S.a.s. – Soci accomandanti – Diritti e doveri
Il titolo richiama in maniera semplicistica la normativa prevista dal codice civile all’art. 2320 in merito a obblighi e diritti del socio accomandante nella s.a.s., ossia il socio che partecipa alla società con l’apporto di capitale ma non partecipa alla gestione della stessa.
Per mantenere la responsabilità limitata prevista per questa categoria di soci è necessario che il socio accomandante si astenga da qualsiasi attività di gestione della società.
Al socio accomandante spetta comunque un potere di controllo nonché il diritto di ricevere una comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite; al fine di controllarne l’esattezza, può inoltre richiedere di consultare i libri e gli altri documenti della società.
Tali diritti sono automatici. La comunicazione del bilancio, ad esempio, deve essere effettuata anche senza una specifica richiesta in tal senso da parte dell’accomandante al socio amministratore.
La normativa è chiara su questo aspetto; si tratta di una norma imperativa non derogabile dalla volontà delle parti, come ha ribadito la recente giurisprudenza della Cassazione (v. ord. n. 26071/2022).
La pronuncia si spinge oltre nel ritenere la comunicazione all’accomandante condizione necessaria per la validità del bilancio, che si può ritenere consolidato (dunque approvato) in mancanza di impugnazione da parte dell’accomandante.
Partecipazioni alle società titolari di farmacia – Incompatibilità
Il tema delle incompatibilità è stato ampiamente discusso anche a causa del noto parere del Consiglio di Stato del gennaio 2018, avente ad oggetto la Legge n. 124/2017, che ha rivoluzionato il mondo della titolarità della farmacia.
Come è noto, la normativa del 2017 ha introdotto importanti novità, estendendo la possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali.
Nello stesso tempo sono state introdotte nuove fattispecie di “incompatibilità”, mentre quelle già in vigore applicabili ai singoli titolari di farmacia sono state estese anche ai soci di società titolari di farmacia.
Le incompatibilità di recente introduzione riguardano la partecipazione alle attività svolte nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché all’esercizio della professione medica.
Tutte le altre tipologie di attività imprenditoriali sono compatibili con la partecipazione alla società titolare di farmacia; dunque un socio di società titolare di farmacia potrà partecipare a qualsiasi tipo di società, ad eccezione di quelle operanti nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.
Ciò in quanto la partecipazione ad una società va inquadrata in un’attività imprenditoriale e distinta dallo svolgimento di lavoro pubblico o privato, dipendente o autonomo, previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) della legge 362/1991: “La partecipazione alle società di cui all’articolo 7 (titolari di farmacia – ndr) (…) è incompatibile: (…) c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.
Successione tra eredi legittimi
In materia di successione è bene distinguere anzitutto tra eredi legittimi e legittimari: i. gli eredi legittimi sono coloro che succedono al defunto anche in assenza di disposizioni testamentarie, ii. i legittimari sono quelli a cui è riservata una quota, detta anche legittima, di eredità ed è riservata ai legittimari indipendentemente dalla presenza di disposizioni testamentarie.
Esaminiamo ciò che accade in mancanza di testamento e in che modo si suddividono le quote ereditarie a seconda di chi succede al de cuius.
La normativa del Codice civile, all’art. 565, prevede che “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato (…)”.
Gli articoli successivi disciplinano l’ordine e le quote i cui viene suddiviso il patrimonio del de cuius.
Nelle tabelle che seguono si riassumono le disposizioni codicistiche.
Erede legittimo Quota Presenza del coniuge, assenza di figli, genitori e fratelli Intera eredità al coniuge Presenza di uno o più figli, in assenza di coniuge Intera eredità suddivisa in parti uguali tra loro Presenza del coniuge e di un figlio Intera eredità suddivisa a metà tra loro Presenza del coniuge e di più figli 1/3 dell’eredità al coniuge 2/3 dell’eredità suddivisa in parti eguali tra i figli Presenza del coniuge e di fratelli in caso di assenza di discendenti 2/3 dell’eredità al coniuge e/o ascendenti 1/3 dell’eredità suddivisi in parti eguali tra fratelli Presenza del coniuge e genitori del defunto 2/3 dell’eredità al coniuge 1/3 dell’eredità suddivisi in parti eguali tra genitori Presenza del coniuge, genitori e fratelli del defunto 2/3 dell’eredità al coniuge 1/3 dell’eredità suddivisi in parti eguali tra fratelli e genitori (a questi ultimi spetta comunque 1/4 dell’eredità)
Erede legittimo Quota Presenza di fratelli e genitori, in assenza di coniuge e/o discendenti L’eredità va divisa per capi (quote uguali); ai genitori spetta comunque 1/4 dell’eredità Assenza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro Intera eredità ai parenti più prossimi entro il sesto grado senza discendenti distinzione tra loro Assenza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro L’intera eredità viene devoluta allo Stato
discendenti e parenti entro il sesto grado
Si consideri inoltre che:
- la legge non fa distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi;
- ai fini successori il coniuge è considerato tale anche se separato purché senza addebito; lo stesso vale per il coniuge putativo ovvero quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi.
Si ricorda infine che la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, ossia l’ascendente (art. 74 c.c.), e i gradi di parentela sono determinati ai sensi dell’art. 76 c.c.