Farmacie

Rimanenze di magazzino, tamponi in farmacia e vendite sottocosto

Regolarizzazione delle rimanenze di magazzino introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Approfondimento su tamponi, streptococco e disciplina delle vendite sottocosto in farmacia.

05 Giu 2026
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Regolarizzazione del valore delle rimanenze di magazzino

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto la possibilità di regolarizzare il valore delle rimanenze di magazzino – con riguardo al bilancio dell’esercizio 2023 – adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite i) l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure ii) l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Con particolare riguardo all’iscrizione di esistenze iniziali all’1.1.2023 (ossia l’adeguamento delle giacenze di magazzino iscritte nel bilancio chiuso al 31.12.2023), tale modalità consente di ottenere il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Si pensi a una farmacia che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2022, ha iscritto rimanenze finali di merci per un totale di 45.000 euro derivanti da 1.500 confezioni, ognuna valorizzata ad un costo di 30 euro. In verità le unità ammontavano a 1.600, pertanto il valore delle esistenze iniziali all’1.1.2023 viene adeguato a 48.000 euro, rettificando il valore delle scorte in aumento per 3.000 euro; maggior valore che rappresenta un costo rilevante fiscalmente.

Modalità di adesione

Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio, si rende necessario:

  • provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% – da calcolare sull’intero maggior valore delle scorte – in due rate di pari importo:
  • la prima entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023;
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda rata d’acconto delle imposte sui redditi relativa al 2024.
  • indicare l’adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024);

Effetti dell’adeguamento

Ai sensi di legge la regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dall’adeguamento, nel limite del valore iscritto, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

La modalità alternativa di regolarizzazione prevede l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

Si supponga che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2022, una farmacia abbia iscritto rimanenze finali di merci per un totale di 45.000 euro derivanti da 1.500 confezioni, ognuna valorizzata ad un costo di 30 euro. In realtà, le unità ammontavano 1.400, pertanto il valore delle esistenze iniziali all’1.1.2023 deve essere adeguato a 42.000 euro, stornando l’eccedenza di 3.000 euro.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione occorre provvedere:

  • al versamento dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
  • al versamento di un’imposta sostitutiva del 18%,

in due rate di pari importo come indicato in precedenza.

Anche in questa seconda ipotesi, la regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dall’adeguamento, nel limite del valore iscritto, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

Esecuzione dei tamponi per la rilevazione dello streptococco in farmacia

In seguito alla pandemia Covid-19 e al ruolo cruciale giocato dalle farmacie soprattutto nell’esecuzione di test diagnostici tramite tampone nasale, si sono aperti per la farmacia nuovi spazi nell’area dei servizi. Uno di questi è il tampone per la rilevazione dello streptococco.

La normativa che ne consente l’esecuzione è il D.Lgs. n. 153/2009 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie” è stata modificata diverse volte negli ultimi anni, con l’ampliamento del raggio d’azione delle farmacie nello svolgimento di un numero sempre maggiore di servizi. La normativa richiamata e il protocollo d’intesa siglato il 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, tracciano le linee guida che brevemente si riepilogano di seguito.

L’attività può essere eseguita anche in aree, locali o strutture esterne alla farmacia purché siano compresi nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. A tal fine:

  • è necessario inviare preventiva comunicazione alla ATS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla stessa ATS;
  • la somministrazione di test diagnostici è eseguita previa verifica dell’identità dell’interessato;
  • il farmacista – o un suo incaricato operatore sanitario – fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale;
  • il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa;
  • il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore;
  • l’esercizio del servizio è soggetto a controllo da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente. In caso di ampliamento dei locali per lo svolgimento dell’attività la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di avvio, a presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente.

Vendite sottocosto in farmacia

La possibilità di vendere prodotti sottocosto in farmacia riguarda esclusivamente il parafarmaco e tutti gli altri prodotti che non siano classificati come farmaco.

La normativa vigente prevede infatti il divieto di porre in essere concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci (art. 5, comma 2, D.L. n. 223/2006); in sostanza trattasi di operazioni che possano offrire vantaggi alla clientela in caso di maggiori quantitativi acquistati. La ratio della normativa è quella di non incentivare l’acquisto o il consumo di farmaci.

Si ricorda che per farmaci devono intendersi tutti i farmaci, compresi SOP e OTC, e naturalmente quelli soggetti a prescrizione medica.

È possibile comunque praticare sconti purché abbiano le seguenti caratteristiche:

  • siano rivolti indistintamente a tutti gli acquirenti e non solo a determinate categorie (ad esempio convenzioni ai dipendenti di un’azienda possono essere previste solo per il non-farmaco);
  • sia fornita adeguata informazione alla clientela;
  • siano praticati solo sui farmaci pagati direttamente dai clienti (ad esempio nessuno sconto può essere applicato sui ticket ricetta e ticket differenziale sul farmaco originale).

Sul parafarmaco e su tutti gli altri prodotti è possibile procedere a vendite sottocosto, concorsi e operazioni a premio, sempre garantendo la massima trasparenza nell’informazione alla clientela e nel rispetto degli adempimenti amministrativi e fiscali dettati dal DPR n. 430/2001.