Fiscalità

Buoni pasto, animali da compagnia e rimborsi

Benefit aziendali, animali da compagnia in farmacia e tassazione dei rimborsi per ricariche di veicoli elettrici. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su recenti interpelli.

05 Giu 2026
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1. Buoni pasto

Fra i benefit più comuni all’interno delle aziende rientra la somministrazione di vitto attraverso l’erogazione dei buoni pasto. I buoni pasto rappresentano un fringe benefit molto richiesto perché fiscalmente conveniente per tutte le parti, essendo esente – parzialmente o integralmente – per tutti i beneficiari e deducibile per l’impresa che scelga di utilizzarlo.

Buoni pasto ad amministratori

Anche gli amministratori possono rientrare tra i beneficiari di questo benefit, sia che si tratti di una collaborazione tipica sia di una collaborazione professionale. La deducibilità di tali buoni viene poi stabilita in base al contratto. In caso di collaborazione tipica, l’amministratore è assimilabile a un lavoratore dipendente ai fini fiscali. Pertanto il regime fiscale dei buoni pasto erogati all’amministratore “collaboratore” prevederà, come per i lavoratori dipendenti, l’esenzione fino all’importo giornaliero complessivo pari a 8 euro, nel caso di buoni pasto elettronici, e pari a 4 euro, nel caso di buoni pasto cartacei. Nel caso di collaborazione professionale, invece, dal momento che l’amministratore emetterà fattura in quanto professionista titolare di partita IVA, sarà possibile dedurre i costi ai fini delle imposte dirette fino al 75% nel limite del 2% del fatturato. La normativa prevede inoltre che l’IVA sia interamente detraibile.

Buoni pasto ai soci

Quando i buoni pasto vengono assegnati a un socio di una società, il trattamento fiscale dipende dalla natura dell’azienda e dal tipo di assegnazione. In una società di persone, ad esempio, l’assegnazione di buoni pasto assume natura di ripartizione di utili. L’erogazione di tali benefit ai soci, dunque, rappresenta un prelievo utili correnti, quindi è tassata in capo ai soci stessi per trasparenza. In una società di capitali, invece, se i buoni pasto sono assegnati ai soci a seguito della distribuzione di riserve di utili pregressi oppure riserve di capitale, l’assegnazione non genera reddito in capo ai soci. Se la società decide di assegnare il buono pasto a titolo di distribuzione di utili correnti, sarà tassato in base all’articolo 47, comma 3, del TUIR, che prevede la tassazione del valore imponibile del bene in natura. Invece, se il buono pasto viene erogato come ripartizione di fondi assimilati al capitale sociale, l’assegnazione ha un natura esclusivamente patrimoniale, quindi non è rilevante ai fini fiscali. Lo stesso vale se l’assegnazione del buono pasto avviene per pura liberalità della società.

2. Animali da compagnia in farmacia

Negli ultimi anni l’accesso in farmacia di animali da compagnia è diventato sempre più frequente, creando a volte discussioni o inconvenienti tra la clientela. Purtroppo la normativa non fornisce risposte precise in materia. Sebbene il regolamento di polizia veterinaria D.P.R. n.320/1954, che prevedeva l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio nei luoghi aperti al pubblico, sia stato recentemente abrogato, esistono leggi che disciplinano l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici. Un regolamento europeo, infatti, vieta l’ingresso agli animali solo nei luoghi dove vengono preparati, o trattati alimenti, mentre un’ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 ribadisce l’obbligo del guinzaglio (massimo di 1,5 m) per i cani condotti nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico. In conclusione, analizzata la normativa in vigore, risulta che è a discrezione del titolare se consentire o meno l’ingresso in farmacia degli animali, con l’obbligo di segnalarlo con un apposito cartello all’esterno della farmacia in caso di divieto. Naturalmente fanno eccezione a questo divieto i cani-guida per le persone non vedenti.

3. Tassazione di rimborsi per le ricariche elettriche dei veicoli

L’argomento è stato di recente affrontato dall’Agenzia delle Entrate in data 25 agosto 2023, n. 421, in risposta all’interpello presentato da un’azienda. L’azienda si era rivolta all’Agenzia per chiedere se i rimborsi per il consumo di energia elettrica e l’installazione di appositi dispositivi per la ricarica dei veicoli fossero esclusi dalla tassazione come fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, comma 4 lettera a), del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha però espresso parere contrario, ritenendo che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituissero reddito di lavoro dipendente, quindi soggetti a tassazione. Anche se recentemente la normativa fiscale è stata modificata prevedendo una tassazione forfettaria, più favorevole per gli autoveicoli meno inquinanti, non è cambiato il principio per cui tale tassazione prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. Resta del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di calcolo del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Ne consegue che i rimborsi delle spese sostenute per l’energia elettrica e l’installazione delle infrastrutture per la ricarica sono soggetti a tassazione quali redditi di lavoro dipendente.

4. Somme erogate a fronte della risoluzione del contratto

Con la risposta a interpello 13.1.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso delle somme anticipate, a seguito alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, non assume rilevanza reddituale per il percipiente. Invece, le diverse somme corrisposte a titolo di indennizzo per la perdita del potere di acquisto a causa dell’inflazione elevata e per aver permesso lo scioglimento del contratto, costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, poiché derivano dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Su queste somme dev’essere applicata una ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento, come stabilito dall’art. 25 co. 1 del DPR 600/73.