La Legge 30.12.2025 n. 199 (“Legge di Bilancio 2026”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2025 n. 301 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Con la presente si offre un primo quadro di sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Novità di interesse per le farmacie
STABILIZZAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI – Art. 1, commi 351-356
Le prestazioni sanitarie erogate dalle farmacie sono stabilmente integrate nel SSN, nell’ambito dei LEA Superando la fase sperimentale della Farmacia dei servizi, viene resa strutturale l’erogazione delle prestazioni sanitarie in farmacia di cui al D.Lgs. 153/2009, considerandole stabilmente integrate nel Servizio Sanitario Nazionale ed eseguibili sull’intero territorio nazionale, ivi comprese quindi le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Inoltre, le farmacie pubbliche e private sono espressamente considerate come strutture sanitarie eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 relativo ai livelli essenziali di assistenza. Linee Guida ministeriali a supporto dell’Accordo collettivo nazionale Viene altresì stabilito che il Ministero della Salute adotti apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui al D.Lgs. 153/2009, qualora non disciplinate dall’art. 18 dell’Accordo collettivo nazionale, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.
Finanziamento strutturale della farmacia dei servizi
Al fine di rendere strutturale l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle farmacie, la Legge di Bilancio 2026 finanzia la Farmacia dei servizi vincolando, nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, alla cui assegnazione alle Regioni si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento.
Remunerazione dei servizi: accordo collettivo nazionale e accordi integrativi regionali
Viene confermato il ruolo centrale della contrattazione collettiva nazionale e della correlata contrattazione a livello regionale nella disciplina dei servizi in farmacia, stabilendo che la remunerazione dei servizi sanitari erogati dalle farmacie a carico del servizio nazionale è definita nell’ambito degli accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le Unioni regionali, sulla base di quanto stabilito dall’ accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Gli accordi integrativi possono stabilire la remunerazione spettante alle farmacie nei limiti dei fondi assegnati a ciascuna Regione in funzione del riparto dei 50 milioni di euro complessivi.
STABILIZZAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI – Art. 1, commi 351-356
Modifica della disciplina della contrattazione collettiva nazionale e regionale
Le disposizioni che disciplinano la convenzione farmaceutica (articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992) vengono coordinate con le novità normative apportate. In particolare, si stabilisce che:
- l’accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del SSN, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui al D.Lgs. 153/2009, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard;
- fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia
autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolti dalle farmacie;
- gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle
quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa sopra considerato;
- eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino
che le ha richieste.
Disciplina della ricetta dematerializzata per l’erogazione dei servizi
È stabilito che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, entro il 30 marzo 2026, debba emanare un decreto con il quale siano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, nonché delle relative erogazioni, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle farmacie a carico del SSN, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte dello stesso SSN.
REVISIONE ANNUALE PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE – Art. 1, comma 376
Viene previsto che l’AIFA provveda annualmente, e comunque entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all’aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del SSN, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso al farmaco per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. A seguito della revisione, i cui provvedimenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, l’AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione del prezzo anche in ragione dell’ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il SSN. Viene previsto infine che, per i medicinali esclusi dal PFN, l’AIFA possa prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata. BUONO DEMATERIALIZZATO PER EROGAZIONE PRODOTTI SENZA GLUTINE A CARICO DEL SSN – Art. 1, commi 381-385 Viene prevista, nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, la generazione del buono dematerializzato per l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN. In applicazione di tale previsione, il Sistema tessera sanitaria rilascerà ai soggetti celiaci un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all’indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, un decreto interministeriale stabilirà i criteri standard per la definizione e l’attuazione, tramite il Sistema Tessera Sanitaria:
- del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il
territorio nazionale;
- delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del SSN; delle modalità di utilizzo del buono
dematerializzato presso i vari negozi;
- delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le diverse tipologie di strutture
erogatrici nei casi di acquisto dei prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
TETTO SPESA ACQUISTI DIRETTI E FARMACEUTICA CONVENZIONATA ANNO 2026 – Art. 1, comma 386
I tetti di spesa farmaceutica sono stati oggetto di modifica. In particolare, a decorrere dall’anno 2026:
- il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’art. 1, co. 398 L. 232/2016 è incrementato dello 0,30%, rispetto a
quanto previsto dall’art. 1, co. 223 L. 213/2023, attestandosi pertanto ad un valore totale dell’8,8% del fabbisogno sanitario nazionale.
- il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all’art. 1, co. 399 L. 232/2016 è incrementato dello 0,05%, attestandosi
pertanto ad un valore totale del 6,85% del fabbisogno sanitario nazionale. TETTO REMUNERAZIONE A 100 EURO PER FARMACI RICLASSIFICATI DA A-PHT AD A – Art. 1, comma 391 Viene aggiunto il nuovo comma 225-bis all’articolo 1 della L. 213/2023, dopo il comma 225 che ha introdotto il nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN costituito da una quota variabile e da quote fisse. Il nuovo comma 225-bis prevede che per tutti i medicinali che saranno oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A, il cui prezzo di vendita, al netto dell’IVA, sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera
- a) – che come noto riguarda la quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di
farmaco – si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell’IVA, pari a euro 100.
FARMACI BIOTECNOLOGICI – Art. 1, comma 392
Viene previsto che, alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell’avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l’AIFA debba avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell’AIC del medesimo medicinale biotecnologico per ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa alla contrattazione, l’AIFA può ricevere la proposta da parte del titolare AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20% rispetto a quello previgente. TERMINE PAY-BACK 5% – Art. 1, comma 395 A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal SSN, ove prevista. Pertanto, dal 1° gennaio 2026 sono abrogati la lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Novità in materia di agevolazioni
Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 (1)
Viene prevista un nuova c.d. Rottamazione dei ruoli (Rottamazione-quinquies), i cui benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione relativamente ai debiti derivanti da cartelle di pagamento. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Ambito oggettivo
La rottamazione riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da omessi versamenti di contributi INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Esclusioni Non rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi derivanti da:
- accertamento esecutivo;
- accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro;
- avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione);
- avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 (2)
Effetti della rottamazione
Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi e ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- fino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali a partire dal 31.7.2026. In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione- quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Iper-ammortamenti
Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione dei nuovi Iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla Legge di Bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni
Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Valutazione di convenienza della rivalutazione Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto della successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che:
- l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia;
- mentre il regime ordinario prevede un’aliquota del 26% da applicarsi alla plusvalenza realizzata in sede di cessione (i.e. differenza
tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione).
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati
(es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei
predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle
plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2025;
- sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
- devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture
contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento straordinario delle riserve
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Mediante affrancamento, le riserve assumono – dal punto di vista fiscale – la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “Bonus casa”) ai sensi dell’art. 16- bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 Ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
- al 36% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
- al 30% per le spese sostenute nell’anno 2027.
Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 Ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
- al 50% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli
interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% per le spese sostenute nell’anno 2027dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono
effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Limite massimo di spesa Nell’ambito delle detrazioni sia ordinarie che maggiorate, in tutti gli anni di vigenza del Bonus casa il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Tale limite deve intendersi unitario per ciascun progetto di ristrutturazione, anche qualora si tratti di lavori a cavallo d’anno (i.e. inizio nell’esercizio x – termine nell’esercizio x+1).
Ecobonus e Sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “Ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “Sismabonus”), sono allineate al “Bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025. L’Ecobonus e il Sismabonus (compreso il c.d. “Sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute
nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre
scende al 30% per quelle sostenute nel 2027.
Bonus mobili – Proroga
Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “Bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Altre agevolazioni
Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento
Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. Legge Sabatini – Rifinanziamento Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
- 200 milioni di euro per l’anno 2026;
- 450 milioni di euro per l’anno 2027.
Novità in materia di imposte dirette
Aliquote IRPEF – Riduzione dell’aliquota del secondo scaglione
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.
Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione
Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. Oneri oggetto di riduzione Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie
di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una
detrazione del 90%. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio, le detrazioni per familiari a carico, per canoni di locazione, per interventi di recupero edilizio, ecobonus e sismabonus.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni (c.d. “PEX”) , sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono
fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono
fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si aggiunge agli ulteriori requisiti per l’applicazione della PEX e si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze
realizzate dal 2026
Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti “solari”). Acconti 2026 Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che verrebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento
del limite di deducibilità
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
- l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di
previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
- il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al
31.12.2006 (co. 6).
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)
Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.
Soggetti esclusi
La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015).
La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.
Misura della ritenuta
La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa dovrà essere operata con l’aliquota:
- dello 0,5% per il 2028;
- dell’1% a decorrere dal 2029.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno emanate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Altre disposizioni in materia di Imposte Dirette
Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione
Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Causa di esclusione dal regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La Legge di Bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime forfetario nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025: ove il limite di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
Novità in materia di immobili
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi (1)
Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, per il quale può trovare applicazione l’aliquota ridotta del 21%.
Presunzione di imprenditorialità
A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire dai 5 appartamenti locati scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, etc… A decorrere dal periodo d’imposta 2026, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve viene abbassata a 2 appartamenti. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi (2)
Rapporto con le aliquote della cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
- chi concede in locazione un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad
applicare la cedolare secca del 21%;
- chi concede in locazione due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di
essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi concede in locazione tre o più appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi, con tutte le conseguenze in tema di
apertura della partita IVA, posizione previdenziale e naturalmente assoggettamento del reddito d’impresa al regime IRPEF ordinario.
Computo dei tre appartamenti
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è tuttavia sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).