La rivalutazione delle partecipazioni
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate è stata da ultimo prorogata per le partecipazioni possedute all’1.1.2024 ad opera della Legge di Bilancio 2024.
La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 30.6.2024.
In sostanza, applicando questo regime, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa, riducendo di fatto l’onere fiscale gravante sulla plusvalenza che si genera in sede di cessione delle partecipazioni stesse.
Per avvalersi della rivalutazione per il 2024 occorre che:
- la partecipazione risulti posseduta alla data dell’1.1.2024;
- un professionista abilitato (dottore commercialista) rediga e asseveri una perizia di stima della partecipazione entro il 30.6.2024;
- sia versata l’imposta sostitutiva del 16% (in unica soluzione entro il 30.6.2024 oppure in tre rate annuali di pari importo scandenti il 30.6.2024, 30.6.2025 e 30.6.2026 – con seconda e terza rata maggiorate degli interessi al 3% annuo); imposta che si applica sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento di valore determinato.
Lavoro notturno in farmacia: esoneri e divieti
La normativa sul lavoro notturno prevede esoneri e divieti per alcune categorie di lavoratori rientranti in fasce protette per motivi di salute, familiari o anagrafici.
In primis, si ricordano le definizioni di: ✓ «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; ✓ «lavoratore notturno»: i) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ii) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Il CCNL farmacie private stabilisce che “servizio notturno è quello prestato dalla farmacia tra l’ora di chiusura serale e quella di apertura mattutina”; definizione che rileva ai fini retributivi.
La normativa di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 66/2003 prevede esoneri e divieti.
Esiste un divieto assoluto di lavoro tra le 24 e le 6 del mattino per le donne a partire dallo stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Per altre categorie è invece prevista la facoltà di non prestare lavoro notturno, ossia non sussiste alcun obbligo bensì libera scelta del lavoratore. Tali categorie sono:
- la lavoratrice madre di un figlio di età minore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Risvolti economici del turno notturno
Le valutazioni economiche sullo svolgimento del turno notturno o della scelta di svolgere un servizio notturno volontario non possono prescindere dalla retribuzione prevista dal CCNL per il personale dipendente.
Come già sottolineato, ai fini retributivi è considerato servizio notturno quello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente.
Per tale servizio sono previste le seguenti maggiorazioni: A. Servizio a battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale per le prime 8 ore di servizio;
- a partire dalla nona ora di servizio la quota oraria è maggiorata di un ulteriore 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria calcolate per le prime otto ore; B. Servizio a battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l’obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
- sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale per le prime otto ore di servizio;
- a partire dalla nona ora di servizio la quota oraria è maggiorata di un ulteriore 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria calcolate per le prime otto ore. C. Servizio misto a battenti aperti e battenti chiusi, con l’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto A. per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al punto B. per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo.
Considerati i suddetti maggiori costi, è necessario valutare i possibili profitti per determinare la convenienza di svolgere il servizio notturno volontario.