Fiscalità

Donazioni in vita, conferimenti in SRL e sconti nelle forniture

Cumulabilità delle agevolazioni fiscali in ambito successorio: indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate sulle donazioni e la gestione degli eredi in ambito farmaceutico.

05 Giu 2026
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Le donazioni in vita – Trattamento fiscale

Il tema del trattamento fiscale delle donazioni in vita è rilevante per quanto riguarda la cumulabilità all’eredità e il conseguente calcolo della franchigia di non imponibilità sull’imposta di successione. Per comodità si riportano le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 2, co. 48, del D.L. n. 262 del 2006):

  • 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 100.000 euro;
  • 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • 8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Il tema della cumulabilità è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate agli eredi di un genitore che aveva effettuato donazioni quando era ancora in vita. L’Agenzia aveva rideterminato le franchigie applicabili e – di conseguenza – l’imposta di successione, sommando il valore delle donazioni ricevute a quello dell’eredità. La Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento, con l’ordinanza n. 22738/2020, escludendo la cumulabilità dell’eredità alle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Pertanto, le franchigie vengono applicate sulle quote di eredità cadute in successione escludendo dal computo le donazioni anteriori.

Quindi, ad esempio, se ho donato a mia figlia 50.000 in vita, la sua franchigia in sede di imposta sulle successioni resta quella di 100.000 euro.

In tema di donazioni, segnaliamo un caso particolare che riguarda la clausola di riversibilità. Ai sensi dell’art. 791 c.c., in sede di rogito di donazione è consentito al donante stabilire che il bene donato (es. la quota societaria) ritorni al donante stesso, e soltanto a lui, al verificarsi di una sola e precisa condizione: quella del prematuro decesso del donatario e/o dei suoi discendenti.

Mancato conferimento del capitale sottoscritto da parte del socio di SRL

Si può verificare il caso in cui i soci di s.r.l. titolari di farmacia non procedano a versare il capitale sottoscritto, nonostante i termini previsti negli accordi sociali/statuto/atto costitutivo.

Quali sono gli strumenti a disposizione degli altri soci nei confronti del socio inadempiente?

Le soluzioni sono prospettate dall’art. 2466 c.c. che, dopo aver diffidato il socio inadempiente a eseguire il conferimento convenuto entro trenta giorni, prevedono:

  • vendita agli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, della quota del socio moroso;
  • vendita all’incanto, in mancanza di offerte per l’acquisto e se l’atto costitutivo lo consente, della quota del socio moroso;
  • esclusione del socio moroso da parte degli amministratori, se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, con trattenuta delle somme già riscosse e riduzione del capitale sociale in misura corrispondente.

Ovviamente il socio moroso non può prendere parte alle decisioni dei soci.

In relazione a queste soluzioni vanno fatte le opportune riflessioni, considerando che non è frequente che l’atto costitutivo o lo statuto prevedano una vendita all’incanto e anche qualora fosse previsto, l’attività dell’esercizio di farmacia è talmente particolare e specifica che ricorrere a un incanto per coinvolgere un altro socio è un rischio notevole. Anche quando i soci vengono accuratamente selezionati tra persone fidate e conosciute, infatti, spesso nell’ambito delle società nascono problemi di gestione.

All’esclusione del socio inadempiente, invece, si può ricorrere solo se la vendita non è possibile.

Per riassumere, si può affermare che in questa situazione la soluzione più efficiente da percorrere per la prosecuzione dell’attività sia la vendita della quota del socio moroso agli altri soci.

Gli sconti nelle forniture della farmacia

Si illustra di seguito il metodo di valutazione degli sconti offerti dai fornitori.

Nella valutazione delle offerte è importante comparare lo sconto effettivo e quello “nominale”, o meglio, quello offerto dal fornitore al lordo di eventuali oneri finanziari (interessi per dilazione di pagamento).

Per effettuare una valutazione corretta è opportuno comparare gli sconti effettivi, sottraendo gli oneri finanziari dallo sconto nominale.

Supponiamo di dover valutare due offerte di fornitori: 1. uno sconto del 32% senza interessi con pagamento a 30 giorni; 2. uno sconto sull’etico del 34% con pagamento mensile a 60 giorni ad un tasso di interesse mensile dello 0,60%.

Prezzo Sconto

Sconto proposto Interessi Giorni Calcolo

farmaco effettivo

32% 100 € 0 30 100-32 = 68 € 32%

0,60% mensile 100-34+3,60 = 34% 100 € 0,01% giornaliero 60 30,4% 69,6 € (0,60/60ggx360)

Evidentemente nella valutazione delle proposte lo sconto nominale più alto corrisponde a quello effettivo meno conveniente per la farmacia.