La Legge 30.12.2023 n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2023 n. 303 ed è entrata in vigore l’1.1.2024.
Con la presente si offre un primo quadro di sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Novità di interesse per le farmacie
Si riepilogano le misure previste nella Legge di Bilancio 2024 di interesse per le farmacie.
Aumento del tetto della spesa farmaceutica diretta
La Legge di Bilancio 2024 alza il tetto della spesa farmaceutica diretta rideterminando entrambi i tetti della spesa farmaceutica (acquisti diretti e convenzionata), fermo il valore complessivo al 15,3%.
Nel dettaglio, a decorrere dall’anno 2024:
- il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8,5%;
- il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8%.
Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali.
Modifiche alle modalità di distribuzione dei farmaci
Allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, l’AIFA provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione “A-PHT” (ossia medicinali che necessitano di un controllo periodico da parte della struttura specialistica e per i quali vi sono condizioni compatibili con la distribuzione diretta) alla classe “A”, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Farmaci prima ottenibili solo in ospedale, dunque, saranno disponibili in farmacia.
Modifiche al sistema di remunerazione a quote variabili e fisse
Nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del SSN per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere da marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
- una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
- una quota fissa pari a € 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a € 4,00;
- una quota fissa pari a € 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra € 4,01 e € 11,00;
- una quota fissa pari a € 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a € 11,00;
- una quota fissa aggiuntiva pari a € 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza (0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025).
Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche è da intendersi invariato.
Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute:
- una quota fissa aggiuntiva pari a € 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a € 150.000;
- una quota fissa aggiuntiva pari a € 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a € 300.000;
- una quota fissa aggiuntiva pari a € 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a € 450.000.
Cessazione dell’applicazione di alcuni sconti
Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche nonché dei farmaci equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l’applicazione dei seguenti sconti:
- sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia, ex art. 1, co. 40 della L. 662/96;
- sconto disposto con determinazione AIFA del 9.2.2007 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2007);
- sconto ex art. 1, co. 3 del DL 156/2004;
- sconto ex art. 11, co. 6 del DL 78/2010.
Istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio dell’andamento della spesa
È prevista l’istituzione di un tavolo tecnico ad hoc che, dal 1° marzo 2024 con cadenza annuale, monitori l’andamento della spesa per il servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie, al fine di verificare periodicamente la sostenibilità economica delle nuove previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2024.
Al tavolo tecnico partecipano rappresentanti dei Ministeri Salute ed Economia e finanze, dell’AIFA, della Conferenza Stato-Regioni e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
Novità in materia di agevolazioni
Regolarizzazione del magazzino
È consentito regolarizzare le rimanenze di magazzino (merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili), adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, alternativamente attraverso:
- l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi con versamento dell’IVA (ad aliquota media 2023) e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ad aliquota 18% da applicare sulla differenza tra i) l’ammontare dell’imponibile IVA come sopra determinato e ii) il valore del bene eliminato;
- l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse con versamento della sola imposta sostitutiva del 18%.
I valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 nel limite del valore iscritto o eliminato. Tali valori regolarizzati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà i soggetti esercenti attività d’impresa che adottano i principi contabili nazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 di prossima presentazione.
Termini di versamento
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo: i) la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; ii) la seconda, entro il termine di versamento della seconda rata d’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
L’imposta può essere versata:
- per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Altre novità in materia di agevolazioni
Legge Sabatini – Rifinanziamento
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Si ricorda che l’agevolazione in commento – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Bonus asili nido
Si interviene sulla disciplina del c.d. “bonus asili nido”, introdotto dalla L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016. La Legge di Bilancio 2024 aumenta a 2.100 euro l’importo dell’ incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024:
- in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro;
- in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,
con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
Novità in materia di imposte dirette
Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Adempimenti
Viene previsto che:
- per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti;
- per i dipendenti con figli, il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Novità in materia di IVA
Nuove aliquote IVA
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
- i pannolini per bambini.
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
Non imponibilità IVA tax free shopping
L’art. 38-quater del DPR 633/72 consente ai “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario di effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell’IVA, purché:
- i beni acquistati siano destinati all’uso “personale o familiare”;
- gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- l’operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema “OTELLO 2.0”);
- il cedente ottenga la prova dell’uscita dei beni entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di non applicazione dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo (€ 70) trova applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024.
Novità in materia di immobili
Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza
A decorrere dall’1.1.2024 rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi che beneficiano del Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il Superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Immobili esclusi
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Modalità di determinazione dei costi inerenti
Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:
- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o dello “sconto in fattura”;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Resta fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Applicazione dell’imposta sostitutiva
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.
Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26%
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata al 26% l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo – Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
Sono assimilati alle locazioni brevi i) i contratti di sublocazione se configurano una locazione breve; ii) i contratti di c.d. “locazione del comodatario”), se configurano una locazione breve.
Natura imprenditoriale – Esclusione
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
Cedolare secca
Dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi, al ricorrere delle sopra richiamate condizioni:
- si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari di i) operare e versare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi pagati al locatore beneficiario; ii) rilasciare al beneficiario la relativa certificazione delle ritenute operate, che si considera sempre a titolo di acconto dall’1.1.2024.
Interventi edilizi – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta
La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
La disposizione riguarderà, quindi:
- il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
- l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
- il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
- il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- Il “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga con altre modalità, la ritenuta non si applica.
Novità IMU
Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta
Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
- sono da considerarsi tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);
- le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).
La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU.
Versamento della maggiore IMU eventualmente dovuta per il 2023
Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023.
In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo:
- maggiore, nel qual caso la differenza di imposta è versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
- minore, nel qual caso il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.
Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l’IMU o altri tributi locali
Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall’anno 2024, se suddetti i termini di pubblicazione delle delibere scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU.
Altre disposizioni
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.
Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi
La Legge di Bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.
A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024:
- l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%;
- l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Al riguardo si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla black list con decorrenza dal 2024; di conseguenza, l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.
I suddetti incrementi si applicano a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24
Si prevede un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 in presenza di ruoli (ossia cartelle di pagamento) scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non vi sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Si auspicano al riguardo opportuni chiarimenti da parte delle autorità fiscali.
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024 in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Nella misura in cui il credito sia esistente, l’indebita compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni
Viene esteso ai casi di utilizzo di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024 previa emanazione di appositi provvedimenti attuativi adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.