Farmacie

Coincidenza tra transazioni POS e scontrini fiscali

Aggiornamenti su adempimenti pratici per le farmacie: obblighi di trasmissione telematica, gestione delle dimenticanze del personale e relative conseguenze fiscali e operative.

04 Giu 2026
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Transazioni POS e scontrini fiscali devono coincidere?

Non esiste alcuna norma che imponga alla farmacia – o ad altro operatore commerciale – una perfetta coincidenza dell’importo risultante dal documento commerciale (il vecchio scontrino fiscale) e l’importo risultante dal pagamento elettronico.

È pur vero che, in caso di accertamento, se viene rilevata una transazione di importo più elevato rispetto allo scontrino/ricevuta gli agenti verificatori spesso interpretano questa situazione come una presunzione di evasione.

Nonostante su questo punto numerose pronunce della giurisprudenza di merito si siano espresse nel senso di ritenere che la mancata corrispondenza dei due importi non è, da sola, significativa della mancata emissione degli scontrini stessi, è prudente osservare la prassi di far coincidere l’importo dello scontrino fiscale con quello del pagamento elettronico.

Chiusura della registrazione di cassa dopo la mezzanotte

Il problema si pone evidentemente in caso di farmacia notturna o di svolgimento del turno notturno.

In questi casi la prassi da osservare è quella di effettuare la chiusura del registratore telematico entro le ore 24.00 ed effettuarne la riapertura dopo le 24.00.

Cosa succede in caso di dimenticanza da parte del personale in servizio?

Prima dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi era possibile annotare questi ultimi riferendoli al giorno precedente, per evitare che venissero considerati come riferiti al giorno successivo.

L’Agenzia delle Entrate (v. circolare 8 aprile 2016 n. 12/E) aveva ritenuto applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte, e quindi anche alle farmacie, la facoltà espressamente prevista dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 544/1999 per i soli esercenti attività da intrattenimento. Purtroppo, con l’introduzione dei registratori telematici, l’annotazione a ritroso non è più possibile, in quanto l’invio dei dati in automatico viene riferito al giorno in cui si effettua la chiusura.

In caso di dimenticanza dell’operazione di chiusura i corrispettivi verranno imputati al giorno successivo a quello in cui sono stati effettivamente percepiti, con tutte le conseguenze “fiscali” del caso, in primis liquidazione IVA.

Concorso straordinario farmacie – Gestione associata per tre anni

Il TAR del Lazio interviene nella materia (v. sentenza 18 gennaio 2023 n. 887), ribadendo il principio della gestione associata vincolante per almeno 3 anni per i vincitori di concorso che hanno partecipato in forma associata cumulando i rispettivi titoli, e definisce limiti e confini della stessa.

La sentenza riguarda il caso di tre co-assegnatarie di sede farmaceutica che hanno affidato il ruolo di amministratore unico e di direttore responsabile ad un soggetto terzo alla compagine societaria.

Il TAR dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile per la tardività delle contestazioni e dell’impugnazione dei provvedimenti di Comune e Regione, che chiedevano la modifica dell’amministratore unico in quanto estraneo alla compagine societaria.

I giudici si esprimono comunque sul merito della controversia ripercorrendo le pronunce del Consiglio di Stato (Parere Commissione Speciale del 3 gennaio 2018, n. 69, sulla legge n. 124/2017 e sentenza A.P. 17 gennaio 2020, n. 1), arrivando ad affermare che per “gestione” si intende evidentemente “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali”, di un’azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un’impresa pubblica o privata, e non già l’esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata.

Per quanto questa “lettura” delle pronunce del Consiglio di Stato possa sembrare estensiva rispetto a quanto effettivamente affermato, è bene che i farmacisti vincitori di concorso su base associata valutino con prudenza le scelte di affidare l’amministrazione a soggetti estranei alla compagine sociale, magari utilizzando l’accortezza di prevedere il potere di revoca discrezionale dell’amministratore unico da parte dell’Assemblea dei Soci.