Farmacie

PEC inattive, successione della farmacia e spese veterinarie

Aggiornamenti su PEC inattive, successione in farmacia, detrazioni per spese veterinarie. Obblighi sul domicilio digitale per farmacie e imprese: cosa sapere e come adeguarsi.

05 Giu 2026
·
Lettura: 6 min
Contabilità e bilancio Consulenza fiscale Passaggi generazionali Fusioni e scissioni Valutazioni d'azienda Ristrutturazioni societarie Consulenza societaria Successioni e donazioni Contabilità e bilancio Consulenza fiscale Passaggi generazionali Fusioni e scissioni Valutazioni d'azienda Ristrutturazioni societarie Consulenza societaria Successioni e donazioni

Attenzione alle PEC inattive

Come è noto, da diversi anni, il domicilio digitale delle imprese, e quindi delle farmacie, è rappresentato dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato alla Camera di commercio di competenza.

È di fondamentale importanza presidiare quotidianamente la casella PEC che deve essere mantenuta attiva e in grado di ricevere nuovi messaggi.

La necessità di ricordare questo adempimento, che pare ovvio, nasce dal fatto che alcune camere di commercio, previa diffida, si sono attivate nel senso di designare un domicilio digitale d’ufficio alle imprese con domicilio digitale inattivo applicando contestualmente una sanzione di € 60 prevista dalla legge.

L’inattività della PEC può derivare dalla scadenza del contratto di abbonamento con il relativo provider, oppure perché la casella è piena. Questi sono solo alcuni dei motivi che possono portare all’inattività del domicilio digitale. Si sottolinea dunque la necessità di monitorare i) la validità del contratto e ii) la capienza della casella in termini di MB (cancellando i messaggi meno recenti oppure sottoscrivendo un ampliamento della dimensione).

Per concludere in tema di PEC inattive, si può solo ribadire l’importanza di un costante e quotidiano monitoraggio della casella PEC, che viene utilizzata da enti pubblici e privati per importanti comunicazioni sulla vita aziendale (non ultimo anche atti di natura fiscale).

Con l’occasione si ricorda che, in sede di trasmissione, assume particolare rilievo il meccanismo di attestazione dell’avvenuta ricezione del messaggio PEC da parte del destinatario: le ricevute 1) di avvenuta accettazione e 2) di avvenuta consegna inoltrate dal gestore della PEC al mittente del messaggio attestano che lo stesso è stato correttamente recapitato nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall’avvenuta apertura e lettura del messaggio da parte di quest’ultimo. Si sottolinea, quindi, che a seguito dell’invio di un messaggio via PEC è bene accertarsi del buon esito della trasmissione attendendo entrambe le suddette ricevute (equiparabili alla ricevuta di ritorno di una raccomandata a/r).

Decesso del titolare di farmacia – Conseguenze ed effetti della successione

Un argomento sempre attuale e che crea più di qualche interrogativo nei potenziali eredi di farmacisti è la sorte della farmacia nel momento del decesso del titolare.

Al momento dell’apertura della successione, in presenza di una pluralità di eredi o legatari, automaticamente si costituisce una società di fatto tra gli eredi/legatari ad eccezione degli eredi minori di età, di coloro che abbiano rinunciato espressamente in maniera formale a partecipare alla società di fatto o coloro che non siano risultati assegnatari dell’esercizio, perché eredi o legatari di altri beni ereditari (art. 7 della legge 362 del 1991 – art. 12 comma 12 della legge 475 del 1968).

La società di fatto non è ancora titolare della farmacia, ma esercita la gestione provvisoria della stessa. Per diventare titolare sarà necessario che si verifichino alcune condizioni entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione (quindi massimo 18 mesi):

  • manifestazione da parte di tutti gli eredi/legatari separatamente o congiuntamente di voler partecipare alla società titolare di

farmacia;

  • insussistenza, per ognuno di loro, di cause di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della L. 362/91, certificata dal rilascio di

apposite autodichiarazioni.

Decorso inutilmente il suddetto termine sopra previsto si incorrerà in irregolarità sanzionabili con la decadenza dall’autorizzazione della gestione provvisoria e la farmacia verrà messa a concorso. Ciò a meno che, nel frattempo, gli eredi abbiano provveduto a cedere la loro quota a terzi. Sebbene siano molto rari i casi in cui si è giunti a questa fatale conseguenza, è opportuno agire tempestivamente per non incorrere nella decadenza prevista dalla legge.

Si ricorda, infine, che fin quando dura la gestione provvisoria la direzione della farmacia può essere affidata ad un semplice farmacista anche senza idoneità, erede o non, come recita l’art. 12, co. 12 della L. 475/1968: “Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore”.

L’argomento verrà trattato con maggiore approfondimento in un vademecum completo riguardante tutte le modalità di perfezionamento del passaggio generazionale.

Detraibilità delle spese per farmaci e visite veterinarie

La normativa generale in materia di detrazioni fiscali (art. 1, comma 679 Legge 27/12/2019, n. 160) prevede che i pagamenti delle spese, per essere detraibili, debbano essere sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito etc…).

Il comma seguente (680) disciplina alcune eccezioni alla regola, ossia che le “spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché (…) per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate/convenzionate con il Servizio sanitario nazionale” sono detraibili anche se sostenute in contanti.

Ai fini della detraibilità delle spese citate rileva la natura della struttura che le ha erogate. Non sarà detraibile la spesa in contanti sostenuta in una struttura privata non accreditata; al contrario sarà detraibile la stessa spesa in contanti effettuata presso strutture pubbliche o accreditate/convenzionate con il SSN e quindi anche i farmaci veterinari dispensati presso le farmacie.