La conservazione dei documenti di trasporto
Per affrontare il tema della conservazione dei documenti di trasporto (DDT), un tempo conosciuti come «bolle di accompagnamento», occorre preliminarmente distinguere tra DDT cartacei e DDT elettronici.
La questione si è resa più rilevante nell’ultimo anno, ossia da quando molti grossisti hanno adottato la prassi di non stampare più i DDT bensì di inviarli via e-mail alle farmacie.
In questo caso, se si tratta di file pdf, quindi equivalenti ad un documento cartaceo, devono essere conservati anche su supporto informatico, purché conservati nei termini di legge (10 anni) e resi disponibili su supporto cartaceo in caso di accessi o controlli degli enti verificatori.
Naturalmente è facoltà della farmacia procedere alla stampa e alla conservazione dei documenti su supporto cartaceo, con il dispendio economico e di spazio che ne deriva.
Se invece si tratta di DDT elettronici, analogamente a quanto avviene per le fatture elettroniche, l’obbligo di conservazione è assolto se vengono rispettate le specifiche tecniche e le condizioni stabilite dalla vigente normativa (c.d. conservazione digitale a norma), quindi avvalendosi dei servizi offerti da aziende specializzate con un ulteriore costo a carico della farmacia.
Successione per rappresentazione quando l’erede legittimo muore prima del de cuius
Uno dei casi in cui opera l’istituto della rappresentazione (artt. 467, 468, 469 c.c.) è quando il soggetto chiamato all’eredità non può accettarla, perché deceduto prima o insieme al de cuius, e si verifica solo se l’erede (ascendente o rappresentato) è figlio o fratello/sorella del defunto e a favore dei suoi discendenti.
Per semplificare ed esemplificare, se un figlio muore prima del genitore, alla morte del genitore la sua eredità per rappresentazione sarà destinata ai nipoti, ossia ai figli del figlio, con le stesse quote che sarebbero spettate al figlio premorto.
TFR – Termini per la liquidazione al dipendente
La normativa codicistica che disciplina l’istituto del TFR (art. 2120 c.c.) non prevede una tempistica precisa per la liquidazione del trattamento di fine rapporto che, si ricorda, spetta a qualsiasi lavoratore indipendentemente da come si è concluso il rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o pensionamento.
A colmare tale lacuna interviene, per alcuni settori, la contrattazione collettiva. Ad esempio, per il settore del commercio è prevista una tempistica di 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il CCNL farmacie private non è altrettanto preciso e prevede che “il trattamento di fine rapporto deve essere versato all’atto della cessazione dal servizio” e che “in caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione dal servizio”.
Per questo motivo, e in mancanza di un riferimento normativo preciso, è comunque opportuno che il datore di lavoro proceda a corrispondere le somme dovute con l’ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30 – 45 giorni, seguendo un criterio di buon senso.