Cessione di quote sociali a familiari
Il caso classico è la cessione di quote di società di persone da parte dei genitori a favore dei figli.
Tale cessione di quote a favore di familiari può essere effettuata se ricorrono alcune condizioni.
In primo luogo deve essere previsto dallo statuto della società o dall’atto costitutivo. A volte gli statuti prevedono che la quota possa essere ceduta previo consenso degli altri soci, oppure solo a favore di discendenti o ascendenti, oppure solo a patto che sia ceduta l’intera quota per evitare frammentazioni della stessa, con conseguenti difficoltà nella gestione della società.
Effettuate queste valutazioni, la cessione della quota può essere effettuata sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Nelle cessioni a titolo oneroso, evidentemente, altri eventuali eredi legittimi non si possono opporre.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga per donazione, gli altri legittimari che ritengano lesa la quota di legittima potranno, solo all’atto della successione, esperire l’azione di riduzione prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
È bene precisare che, per valutare l’asse ereditario, il calcolo del valore della quota viene effettuato al momento della successione e non al momento in cui la quota è stata donata.
Partecipazione agli utili in misura differente rispetto alle quote sociali
Spesso può capitare che, nonostante via sia stato identico apporto in termini di capitale da parte dei soci, siano diversi i rispettivi apporti in termini di impegno lavorativo in una società.
Ci si interroga se, in questi casi, sia possibile “premiare” il maggiore impegno con una diversa partecipazione agli utili. Occorre analizzare la normativa in materia di società di capitali e di persone.
In materia di società di capitali, il Codice civile all’art. 2468 c.c. comma 3 dispone che “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Ciò significa che si presume che i diritti sociali spettino ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta, ma è sempre possibile disporre diversamente nell’atto costituivo o nello statuto.
Anche nell’ambito delle società di persone il Codice civile fornisce un’indicazione nello stesso senso. L’art. 2263 c.c. dispone, infatti, che “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”. In questo caso di parla di conferimenti e non di quote, perché non vi è sottoscrizione di capitale bensì semplice erogazione di denaro.
In entrambi i casi, dunque, è lasciato alla volontà delle parti di disporre diversamente da quanto previsto in via generale dalla normativa civilistica, la quale, in mancanza di esplicite disposizioni contrattuali, presume che perdite e utili siamo distribuite in maniera proporzionale alle quote/conferimenti.
La predetta normativa trova l’unico limite nel divieto di c.d. patto leonino (art. 2265 c.c.), per cui è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Sebbene la normativa sia inserita nella sezione relativa alle società di persone, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che tale divieto si applichi anche alle società di capitali.
Detraibilità delle spese mediche rimborsate da assicurazioni
Come regola generale, la detrazione non spetta per le spese sanitarie sostenute e rimborsate (circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24), ad esempio:
- nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- in caso di rimborso a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dal contribuente ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente o assimilato, ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR.
Un’eccezione a tale regola è prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR secondo cui si considerano rimaste a carico del contribuente, quindi detraibili, ricorrendone le condizioni, anche le spese rimborsate per effetto di:
- contributi o premi di assicurazione versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal reddito;
- contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di applicazione della ritenuta.
In altri termini, qualora i contributi e premi di assicurazioni versati dal contribuente non risultino detraibili dall’imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, il contribuente potrà beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni (circolare Agenzia delle Entrate n. 54/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/2007).
Si precisa che quest’ultima condizione deve verificarsi per una disposizione normativa e non per una scelta o un errore del contribuente.