Agevolazioni

Bonus investimenti in beni strumentali

Riepilogo della disciplina agevolativa per il bonus investimenti in beni strumentali: tratti salienti, termini di effettuazione degli investimenti e soggetti beneficiari ammessi.

05 Giu 2026
·
Lettura: 6 min
Contabilità e bilancio Consulenza fiscale Passaggi generazionali Fusioni e scissioni Valutazioni d'azienda Ristrutturazioni societarie Consulenza societaria Successioni e donazioni Contabilità e bilancio Consulenza fiscale Passaggi generazionali Fusioni e scissioni Valutazioni d'azienda Ristrutturazioni societarie Consulenza societaria Successioni e donazioni

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Per gli anni 2024 e 2025 resta in vigore il c.d. Bonus Industria 4.0 per l’acquisto di beni di cui all’Allegato A e Allegato B della L. 232/2016.

Al riguardo si riepilogano i tratti salienti della disciplina agevolativa.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione nonché dal regime di determinazione del reddito. La fruizione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta).

Esclusioni

Sono esclusi dall’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto di:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto;
  • beni per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione (ad es. nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, etc…).

Profili temporali

In linea generale, sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati fino al 31.12.2025. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell’agevolazione

Beni materiali Beni immateriali Beni materiali Beni immateriali

Periodo

“ordinari” “ordinari” “4.0” “4.0”

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

Credito d’imposta 15% 2024 N/A N/A • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni; Costi ammissibili max 1 milione di euro

  • 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

2025 N/A N/A

  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; Costi ammissibili max 1 milione di euro
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture d’acquisto, specifiche tecniche, manuali, attestazioni del fornitore, documenti di trasporto, verbali di collaudo, etc…).

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (es. DDT) devono contenere la dicitura «Bene agevolabile ai sensi delle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della L. 178/2020», pena la revoca del bonus. In caso di mancata indicazione di tale dicitura da parte del fornitore, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.

Perizia tecnica asseverata

Per beneficiare del Bonus Industria 4.0 occorre produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, tale perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante che attesti.

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. In altri termini, il provento contabilizzato a fronte del credito tributario non è tassato.

Fruizione dell’agevolazione

Il Bonus Industria 4.0:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codice tributo “6936” per i beni materiali 4.0 e “6937” per i beni immateriali 4.0), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta in 3 quote annuali di pari importo;
  • è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Comunicazione via PEC al GSE per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Il recente D.L. n. 39/2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’art. 6 prevede nuove misure per il monitoraggio dei Bonus Industria 4.0, adottate attraverso la presentazione di apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In particolare:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione alla conclusione degli investimenti (ex post);
  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in avanti, occorre presentare la comunicazione preventiva (ex ante), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti.

Si sottolinea che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta in questione, ossia per il relativo utilizzo in compensazione nel modello F24.