CCNL farmacie private – Modalità di conteggio dei giorni di ferie
L’art. 26 del CCNL farmacie private del 7 settembre 2021 prevede che il personale della farmacia “ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Da un punto di vista pratico, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale della farmacia, la settimana viene considerata di sei giorni lavorativi e quindi, per ogni settimana di ferie, andranno decurtati 6 giorni dal monte giorni ferie del lavoratore.
Detraibilità delle spese veterinarie
Le spese veterinarie, ossia i costi sostenuti per le prestazioni professionali rese dal veterinario e/o l’acquisto di medicinali veterinari, sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di spesa di 550 euro, con una franchigia di 129,11 euro, per singolo contribuente, a prescindere dal numero di animali posseduti.
La detrazione massima spettante è pari a euro 79,96 arrotondato a 80 euro.
L’importo e il tetto massimo sono riferiti al contribuente e non al singolo animale, per cui l’importo detraibile resta il medesimo indipendentemente dal numero di animali da compagnia posseduti dal contribuente.
Si precisa che la detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è il proprietario dell’animale, a patto che venga riportato il codice fiscale dell’acquirente nel documento commerciale di vendita.
Inoltre, ai fini della detraibilità delle spese citate, rileva la natura della struttura che ha erogato le prestazioni e/o dispensato i farmaci. Non sarà detraibile la spesa in contanti sostenuta in una struttura privata non accreditata. Al contrario, sarà detraibile la stessa spesa in contanti effettuata presso strutture pubbliche o accreditate con il SSN, quindi anche i farmaci veterinari dispensati presso le farmacie.
La disciplina delle detrazioni è stata modificata per effetto della Legge di Bilancio con decorrenza dal periodo d’imposta 2024, pertanto con riferimento alla dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2025.
Segnaliamo che, alla luce delle proposte di legge ad oggi presentate, lo sconto fiscale del 19% sull’IRPEF verrà complessivamente ridotto di 260 euro per tutti i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Errata indicazione della modalità di pagamento nel documento commerciale
L’operatività della farmacia, talvolta molto concitata per l’afflusso di pubblico, può far incappare gli operatori in alcuni errori di battitura del documento commerciale (i.e. scontrino fiscale).
Uno dei più frequenti, anche per le indicazioni talvolta imprecise o corrette all’ultimo momento dal cliente, riguarda la modalità di pagamento della merce/servizio, ossia contanti o carta di credito/debito.
Tale errore è sanzionabile?
Al momento non è prevista alcuna sanzione per un’irregolarità di questo tipo, anche perché la modalità di pagamento non è uno degli elementi essenziali del documento previsti dall’art. 2 del D.M. 7 dicembre 2016, bensì è uno degli elementi previsti dalle specifiche tecniche che hanno definito il tracciato dei dati da trasmettere allo SDI.
L’errore, pertanto, non comporta l’applicazione di sanzioni, anche perché l’errata indicazione della modalità di pagamento non ha alcun impatto sui conseguenti adempimenti fiscali, in primis la liquidazione dell’IVA.
In ogni caso, è sempre preferibile riportare l’indicazione corretta, anche al fine di far quadrare i conti tra corrispettivi incassati in contanti versus altre modalità.