Fiscalità

Bonus edilizi e adempimenti fiscali in farmacia

Bonus edilizi e documenti fiscali per prestazioni diagnostiche in farmacia: telemedicina, analisi e altri servizi. Aggiornamenti su adempimenti fiscali, societari e gestionali.

05 Giu 2026
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Lettura: 8 min
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Bonus edilizi – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

La circolare Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Di seguito si segnalano i più rilevanti.

Aliquota ordinaria bonus ristrutturazione, sismabonus ed ecobonus

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, alla riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e alla riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:

  • 36% per spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% per spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Soggetti beneficiari:

  • Soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società)
  • Detentori dell’unità immobiliare (locatario o comodatario)
  • Familiari conviventi
  • Persone fisiche che non hanno i requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (ad esempio, proprietari che non destinano

l’immobile ad abitazione principale)

Aliquota maggiorata bonus ristrutturazione, sismabonus ed ecobonus

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, in relazione agli interventi di recupero edilizio, riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota della detrazione IRPEF è maggiorata al:

  • 50% per spese sostenute nell’anno 2025;
  • 36% per spese sostenute negli anni 2026 e 2027

Soggetti beneficiari:

  • Titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (es. usufrutto).

Sismabonus acquisti e Bonus casa acquisti

Con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti e al c.d. “bonus casa acquisti”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027), se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.

Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali

La detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura “maggiorata” (50% o 36%) se l’unità principale, di cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.

Interventi sulle parti comuni

Le aliquote “ordinarie” introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 applicano anche agli:

  • interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione

energetica;

  • interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono di agevolazioni fiscali le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per tali interventi, sono agevolabili con “bonus casa” o “ecobonus” le spese sostenute entro il 31.12.2024 anche se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2025.

Documento fiscale per le prestazioni diagnostiche in farmacia

Le prestazioni di servizi come telemedicina, analisi etc…, sono soggette a certificazione usualmente mediante scontrino fiscale e relativa trasmissione telematica in chiusura di giornata, come previsto per i corrispettivi di cessione di beni. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi (e le cessioni di beni) da certificare – su richiesta del cliente – mediante fattura, naturalmente in alternativa allo scontrino fiscale (documento commerciale), segnaliamo quanto segue. Con l’approvazione definitiva del D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo della Riforma Fiscale), entrato in vigore in data 13 giugno 2025, è stato portato a regime il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che effettuano prestazioni nei confronti di soggetti privati. La fattura, dunque, dovrà essere emessa in formato cartaceo. Il farmacista dovrà avere cura di annotarla nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di relativa emissione. Le farmacie sono tra i soggetti più coinvolti dal divieto di fatturazione elettronica in commento. Di seguito si rappresentano i casi di fatturazione più diffusi con il corretto comportamento da adottare:

1. operazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche i cui dati sono inviati al sistema TS →Fattura cartacea + trasmissione dei

relativi dati al sistema TS;

2. operazioni sanitarie e operazioni di altra natura fatturate con un unico documento, configurano a loro volta 2 ipotesi:

  • se in fattura non si separa l’importo relativo alla spesa sanitaria da quello della spesa non sanitaria →Fattura cartacea +

trasmissione dei relativi dati al sistema TS dell’intero ammontare con tipologia “altre spese” (codice AA);

  • se in fattura si distingue la spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad es. 10 euro per farmaci e 20 euro per integratori) →

Fattura cartacea unica + trasmissione dei relativi dati al sistema TS di entrambe le spese distinte; (segue…)

5. operazioni sanitarie e operazioni di altra natura fatturate con emissione di 2 fatture separate →Fattura elettronica per spese non

sanitarie (solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente) + Fattura cartacea per spese sanitarie + trasmissione dei relativi dati al sistema TS;

6. operazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche che manifestino opposizione all’invio dei dati al sistema TS →Fattura

cartacea;

7. operazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al sistema TS (sono esclusi da tale obbligo

taluni professionisti sanitari di cui le farmacie tendono sempre più ad avvalersi) →Fattura cartacea;

8. operazioni sanitarie e non sanitarie B2B (rese nei confronti di soggetti passivi IVA) →Fattura elettronica.

[Risposta a interpello n. 307/E/2019 – Il caso esaminato riguardava le fatture emesse da una società esercente attività sanitaria nei confronti delle compagnie assicurative: in questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture B2B in ambito sanitario devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza tuttavia l’indicazione del nome del paziente e/o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa a una determinata persona fisica identificabile. D’altro canto, come anche è stato chiarito dalla FAQ n. 73/2019, l’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72, stabilisce l’obbligo di indicare in fattura la «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», non imponendo in alcun modo di riportare l’identificazione espressa e analitica del paziente. Le parti devono quindi adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extra-fiscale come voluto dal Garante della Privacy) che possano di violare le disposizioni in vigore.]

Emissione dello scontrino al momento giusto

Nel caso in cui il pagamento e la consegna del prodotto non coincidano, sorge spesso il dubbio su quale sia il momento corretto per l’emissione dello scontrino fiscale. La normativa prevede che lo scontrino fiscale debba essere emesso al momento del pagamento e conservato in farmacia con il prodotto a cui fa riferimento. Pertanto, in caso di consegna differita rispetto al pagamento, lo scontrino va emesso contestualmente al pagamento (anche di un acconto), conservato in farmacia e consegnato unitamente alla merce al momento del ritiro da parte del cliente. Per evitare contestazioni in caso di controlli tra il momento di emissione dello scontrino e quello di consegna della merce, è opportuno annotare sul retro dello scontrino la motivazione della mancata consegna al cliente, specificando che è stata differita al momento del ritiro della merce.

Errori nella numerazione delle fatture elettroniche

Nell’operatività della farmacia, può capitare di commettere errori nella numerazione delle fatture elettroniche. Alcuni sono scongiurati dal controllo formale operato dal SDI, come ad esempio l’impossibilità di inviare una fattura con lo stesso numero di una già inviata. In altri casi, ad es. il salto di numerazione, risulta impossibile correggere l’errore se non individuato per tempo, ad esempio se dopo una fattura con numerazione errata sono emesse numerose altre fatture. Questo tipo di errori è sanzionabile? L’obbligo di numerare progressivamente le fatture è previsto dall’art. 21, comma 2, lett. b) del DPR 633/72, il quale prevede che la fattura sia identificata in maniera univoca. Considerata la ratio della norma, un salto di numerazione difficilmente può mettere in dubbio l’unicità della fattura, né tantomeno può far pensare all’eventuale occultamento di fatture già emesse, tema che poteva interessare l’epoca di fatturazione cartacea. Si ritiene che l’errore descritto rientri nel novero delle violazioni meramente formali, ossia violazioni che – ai sensi dell’art. 6, comma 5- bis del D.Lgs. n. 472/1997 – non sono sanzionabili in quanto “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. È pacifico che, per essere considerati ininfluenti sulle attività di controllo, gli errori di numerazione devono rappresentare casi sporadici e isolati.