Esposizione preferenziale di prodotti cosmetici
L’enorme varietà di prodotti presenti in farmacia mira a soddisfare le diverse esigenze della clientela, in termini di richiesta di benessere in senso ampio e non limitato alla sola cura di patologie. Per questo motivo, nello spazio espositivo della farmacia hanno sempre maggiore importanza integratori, cosmetici e altri prodotti proposti al pubblico con offerte diversificate. Il progressivo aumento del settore cosmetico in farmacia è senz’altro un’opportunità redditizia. Infatti, spesso le aziende propongono alle farmacie accordi per l’esposizione preferenziale di prodotti a fronte di un corrispettivo o di uno sconto sulla merce acquistata. Tali forme di remunerazione possono anche essere proporzionate alla quantità di merce venduta. Le condizioni di tale remunerazione dovrebbero sempre essere espressamente previste in un accordo aggiuntivo rispetto a quello di fornitura di merce. Ciò per evitare di incorrere in possibili contestazioni di sotto-fatturazione da parte del Fisco. Si avranno pertanto due casi:
- La farmacia emette fattura per addebito del corrispettivo, come da contratto, per servizio di esposizione preferenziale, applicando l’IVA al 22% trattandosi di obbligazione di fare ex art. 3 co. 1 del DPR 633/72.
- Il fornitore applica uno sconto in fattura sulla merce venduta alla farmacia; sconto di importo pari al corrispettivo per il servizio c.d. “promo”, attuando in tal modo una compensazione finanziaria istantanea. In tal caso andranno esplicitatati l’accordo, le condizioni e il periodo della promozione nonché le diverse tranche (acconto, saldo, conguaglio, etc…) previste dal contratto.
Fidelizzazione della clientela: i tre punti chiave
Uno degli obiettivi della farmacia dovrebbe essere quello di fidelizzare la propria clientela, diventando la farmacia di riferimento con lo scopo ultimo di aumentare il volume d’affari. Per raggiungere questo obiettivo occorre avere presenti alcuni elementi che possono caratterizzare il programma fedeltà della farmacia.
Differenziazione del programma
Il programma fedeltà della farmacia, in un mercato saturo di offerte commerciali, deve differenziarsi rispetto ad altre manifestazioni a premio. È opportuno quindi indirizzare il programma verso le esigenze della propria clientela. Per farlo è necessario condurre indagini e studi (ad es. mediante questionari), per individuare tali esigenze e far percepire al cliente che il programma sia “tailor made”.
Aggiornamento tecnologico
Anche se la clientela della farmacia è per la maggior parte costituita da persone di età avanzata e poco digitalizzate, è importante proporre modalità di fidelizzazione moderne. Sia per raggiungere un target più “mobile” sia per essere già predisposti alle novità tecnologiche.
Valutazione del programma
Infine, è opportuno monitorare i risultati dell’operazione, in termini di adesione e numero di transazioni del programma, per poter valutare l’efficacia dello stesso ed eventualmente apportarvi gli opportuni correttivi. In ultima analisi, deve essere misurato anche il ritorno economico dell’investimento effettuato.
IVA su dispositivi medici per persone con disabilità
Ex art. 1, co. 3-bis) del DL 202/1989, tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati ad aliquota IVA del 4%. L’agevolazione è stata successivamente estesa – con DL 669/1996 – ai sussidi tecnici ed informatici per i soggetti portatori di handicap. Il DM 14 marzo 1998 ha fornito la definizione dei dispositivi interessati dal predetto trattamento IVA, ossia “tutti i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. L’agevolazione della riduzione di aliquota IVA spetta indipendentemente dal grado di disabilità e alle seguenti condizioni:
- la menomazione deve essere permanente;
- il dispositivo deve essere rivolto a facilitare l’autosufficienza delle persone con disabilità.
Il DM 14 marzo 1998, infine, ha individuato la documentazione che l’interessato deve presentare, anche alla farmacia, per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta:
- Copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
- Se dal certificato non risulta il collegamento funzionale tra il dispositivo e la menomazione funzionale, copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione.
L’Agenzia delle Entrate, sollecitata sull’argomento, con risoluzione n. 578 del 2021 ha chiarito che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza. La farmacia può procedere con l’applicazione dell’aliquota ridotta in presenza della certificazione sopra descritta, che dovrà conservare unitamente alla fattura.
Nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Per effetto dell’art. 1, co. 11 della L. 207/2024, è stata modificata la disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2025.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con almeno 30 anni di età non disabili
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021.
Estensione delle detrazioni in relazione ai figli del solo coniuge deceduto
Rispetto alla precedente disciplina, è ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi
Per effetto della nuova disciplina, le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni), vale a dire, ad esempio: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.