La farmacia dei servizi nei locali c.d. “distaccati” in Lombardia
La normativa sulla «Farmacia dei servizi» nel 2009, la pandemia nel 2020 e gli ultimi aggiornamenti normativi hanno ampliato il perimetro dei servizi che la farmacia può offrire alla sua clientela.
Questo cambiamento sottolinea sempre di più l’attribuzione del ruolo di attore socio-sanitario della farmacia. L’accordo Stato-Regioni del 2019 la definisce “centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché (…) punto di raccordo tra ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.
Tutto ciò ha reso centrale l’aspetto della sede, o meglio, dei locali dove i servizi vengono effettuati.
Non tutte le farmacie dispongono di locali adeguati per poter prestare i servizi e spesso fanno fatica ad ampliare quelli esistenti per mancanza di disponibilità di locali attigui o connessi, come richiedeva la normativa pre-pandemia.
Il Legislatore nazionale ha introdotto un’importante deroga a questa limitazione prevedendo che l’esecuzione di vaccini e tamponi può essere effettuata anche in aree, locali o strutture esterne alla farmacia purché compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. Il Protocollo 28 luglio 2022 Governo-Regioni-Federfarma, in attuazione della normativa, ha previsto anche la possibilità per le farmacie di unirsi e stipulare un contratto di rete per utilizzare aree, locali o strutture esterne comuni.
La Regione Lombardia, mediante DGR n. 848 del agosto 2023, amplia la portata della normativa nazionale, in particolare:
- nei locali esterni alla farmacia possono essere effettuati tutti i servizi erogabili dalle farmacie e non solo vaccinazioni e tamponi;
- nelle farmacie possono operare, oltre a infermieri e fisioterapisti, tutti gli operatori e i professionisti sanitari, fatta eccezione per
medici, odontoiatri e veterinari che sono medici prescrittori.
Tutti i servizi potranno essere eseguiti anche in strutture non direttamente collegate alla farmacia, situate nelle immediate vicinanze e comunque nel rispetto della Pianta Organica (in tali aree tuttavia non è possibile dispensare farmaci o effettuare vendita al pubblico di qualsiasi genere di articoli).
IVA al 10% sugli integratori alimentari
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 2/2024, ha chiarito le condizioni che permettono di applicare l’aliquota IVA del 10% agli integratori alimentari. Questo intervento è particolarmente significativo dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-ter del DL 145/2023, che ha apportato variazioni alla normativa IVA per gli integratori.
Secondo la nuova formulazione del n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, sono soggetti all’aliquota ridotta le preparazioni alimentari classificabili alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata. Tuttavia, il semplice fatto che un prodotto sia etichettato come integratore alimentare secondo il DLgs. 169/2004 e registrato nell’elenco nazionale non è sufficiente per garantire l’applicazione dell’aliquota agevolata.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la classificazione merceologica resta il criterio determinante. Anche con le recenti modifiche, per beneficiare dell’aliquota ridotta è indispensabile che l’integratore sia inserito nella voce doganale 21.06, che include “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, come i concentrati di proteine e altre sostanze proteiche.
Un prodotto può, nonostante il rispetto delle norme del DLgs. 169/2004, essere classificato in altre voci doganali, come il Capitolo 22 (bevande alimentari), e in tal caso non si applica l’aliquota del 10%. Questa distinzione rimane cruciale per evitare errori nell’applicazione dell’IVA.
La cessione totalitaria di partecipazioni
La Cassazione ribadisce che la cessione totalitaria di partecipazioni non è cessione d’azienda L’art. 20 del DPR 131/86, ove esclude la possibilità di riqualificare l’atto portato alla registrazione sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, impedisce anche di riqualificare in cessione d’azienda l’atto che realizzi la cessione totalitaria di partecipazioni.
Ciò in quanto tale operazione di riqualificazione travalicherebbe gli elementi desumibili dall’atto medesimo, fondandosi “su una visione di insieme formata dall’esame di elementi extratestuali e di altri atti collegati a quello assoggettato a tassazione”.
Lo ribadisce la Cassazione nella sentenza n. 10243/2024.
In particolare – spiega la Corte – non è condivisibile l’affermazione delle Entrate secondo cui la riqualificazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d’azienda non implicherebbe un riferimento a elementi estrinseci all’atto portato alla registrazione, in quanto dalle due operazioni emergerebbero risultati identici.
Secondo la Cassazione, invece, il diverso oggetto del trasferimento (costituito, in un caso, dalla partecipazione sociale e, nell’altro, dall’azienda quale compendio di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c.), nonché la diversa disciplina cui sono sottoposti, anche mediante la previsione di istituti dedicati e caratterizzanti (la successione nei debiti e crediti, la responsabilità per i debiti aziendali, il divieto di concorrenza, il trasferimento delle posizioni lavorative) “bastano a denotare la giuridica non assimilabilità, ex art. 20, della cessione aziendale a quella della partecipazione sociale, per quanto totalitaria”.