La nuova farmacia dei servizi
È in arrivo nel DDL semplificazioni – approvato lo scorso 26 Marzo 2024 dal Consiglio dei Ministri – la possibilità per il farmacista di erogare nuove prestazioni tra cui vaccinazioni per over 12, test diagnostici e scelta del medico di famiglia.
In cantiere, dunque, una nuova spinta alla “farmacia dei servizi” che ora, con le nuove norme contenute nel DDL, raggiungerà una vera e propria consacrazione. Tanto che le farmacie dei servizi, oltre ad aggiungere nuove prestazioni a quelle che già offrono oggi, potranno conquistare nuovi spazi fisici con tanto di insegna ad hoc accanto alla tradizionale croce verde.
La bozza di DDL, infatti, prevede che per erogare i servizi sanitari “i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”, con l’accortezza che in questi stessi locali sia “vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti”.
È prevista, inoltre, la possibilità di “apporre ai locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione Farmacia dei servizi”, ma con “idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”. Tra l’altro, questi stessi locali potranno essere condivisi da più farmacie che, stipulando un contratto di rete, potranno condividere la gestione dell’erogazione di questi servizi al cittadino.
Insomma, per il farmacista si tratta di un nuovo salto in avanti in un percorso cominciato di fatto con il D.Lgs. 153/2009, quando fu disegnato il primo identikit della farmacia dei servizi a cui seguì l’elenco delle prestazioni effettuabili in farmacia:
- assistenza domiciliare integrata e consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici;
- preparazione e dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
- dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti;
- collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
- prestazioni analitiche nell’ambito dell’autocontrollo (es. glicemia, colesterolo, emoglobina, urine, misurazione della pressione o della
capacità polmonare con l’auto spirometria, elettrocardiogramma in telecardiologia, etc…);
- test diagnostici con prelievo di sangue capillare;
- somministrazione di vaccini anti-Covid e antinfluenzali;
- test diagnostici con prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Tutti servizi entrati a regime gradualmente e ora disponibili in molte farmacie.
Secondo un recente monitoraggio di Federfarma, quelli maggiormente garantiti sono il monitoraggio dei parametri (come la misurazione della pressione presente nel 98% delle farmacie), i test analisi di prima istanza quali l’esame della glicemia (81%), del colesterolo (78%), dei trigliceridi (73%). Infine il Cup per prenotare visite ed esami si trova nel 77% delle farmacie come alcuni servizi di telemedicina (65%).
A breve saranno erogabili nuovi servizi, a cominciare dalle nuove vaccinazioni, il simbolo di queste trasformazioni: oggi si contano circa 6 mila farmacie organizzate per le iniezioni (circa un terzo del totale), ma le norme del DDL semplificazioni potrebbero far crescere questo numero, dato che una volta entrate in vigore sarà possibile “la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni”.
Il trattamento IVA dei servizi erogati in farmacia
Nella varietà dei servizi svolti dalla farmacia, spesso ci si interroga sul relativo trattamento IVA applicabile.
Ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18) del DPR 633/72, sono esenti da IVA
- sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia, sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei
confronti del cliente/paziente, sempre che le stesse siano riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e siano materialmente rese da professionisti sottoposti a vigilanza;
- le prestazioni di servizi sanitari nei confronti dei clienti-pazienti effettuate da farmacie che si avvalgono di una struttura sanitaria
organizzata in forma societaria (eventualmente anche in forma di società cooperativa) che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari;
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora
richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed
erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico.
Sono invece imponibili IVA con aliquota ordinaria
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente con
apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia e senza l’ausilio di un professionista sanitario;
Considerando che la farmacia rappresenta un locale “aperto al pubblico” (art. 22, co. 1, n. 4 del DPR 633/72), ai fini della certificazione dei corrispettivi non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, non sussiste alcuna preclusione all’emissione del c.d. “scontrino parlante” (risoluzione ministeriale n. 60/2017).
In sintesi, quali sono gli elementi distintivi della prestazione sanitaria rispetto ad altre prestazioni erogate dalla farmacia?
Le prestazioni sanitarie sono caratterizzate da
- elemento soggettivo: devono essere erogate nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ciascuna per il
proprio profilo di competenza;
Sono quindi esenti da IVA tutti i servizi erogati tramite professionisti sanitari, ad esempio, infermieri e fisioterapisti, telemedicina ed esami di secondo livello, ECG e holter, in quanto refertati da un operatore sanitario.
Le analisi eseguite nell’ambito dell’autocontrollo, essendo eseguite in autonomia dal cliente/paziente della farmacia, sono prive dell’elemento soggettivo e ad esse è applicabile, pertanto, l’aliquota ordinaria. Lo stesso discorso vale per i servizi di prenotazione o ritiro referti, in questo caso perché manca l’elemento oggettivo, ossia non si tratta di servizi sono rivolti alla cura, diagnosi o riabilitazione.
Con l’introduzione della possibilità per il farmacista di eseguire vaccini e tamponi direttamente, senza essere coadiuvato da un medico, anche queste prestazioni devono ritenersi esenti da IVA, in quanto effettuate da professionisti sanitari designati per legge all’erogazione del servizio e naturalmente volti alla cura e diagnosi delle persone.