Societario

La circolazione delle quote sociali e il passaggio generazionale nelle farmacie

Circolazione delle quote sociali nelle S.r.l. farmaceutiche: normativa di riferimento, strumenti per il passaggio generazionale e pianificazione della governance societaria.

05 Giu 2026
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La circolazione delle quote sociali

L’argomento è di grande interesse per le società titolari di farmacia.

Vale la pena ricordare che, in questo ambito, la normativa dispone diversamente a seconda che si tratti di società di persone o di capitali. Esaminiamo in particolare gli aspetti legati al trasferimento di quote nelle s.r.l.

Mentre nell’ambito delle società di persone le quote sono solitamente intrasmissibili, in quanto prevalgono le qualità personali dei soggetti contraenti (c.d. «intuitu personae») e quindi il rapporto è basato sulla fiducia tra soci, nell’ambito delle società di capitali vale il principio diametralmente opposto: la quota sociale è trasmissibile liberamente sia per atto tra vivi che per successione.

La ratio della normativa codicistica sulla libera cedibilità delle quote nelle s.r.l. (e nelle società di capitali in genere) risiede nella presunzione che la qualità della persona sia indifferente ai fini della partecipazione nella società. Per converso, è considerato essenziale l’apporto di capitale.

Spesso questa caratteristica mal si concilia con le società (siano esse di persone o di capitali) titolari di farmacia, in cui la personalità dei soci è determinante. Fortunatamente, quindi, le disposizioni civilistiche sono derogabili in entrambi i casi: attraverso apposite clausole statutarie, infatti, è possibile consentire la libera circolazione delle quote nelle società di persone e l’intrasmissibilità delle stesse nelle società di capitali.

È inoltre possibile limitare la trasmissibilità delle quote o condizionarla a clausole di gradimento, di prelazione a favore dei soci o altro.

Se nell’atto costitutivo o nello statuto viene limitata la trasferibilità delle quote, il socio, ai sensi dell’art. 2473 c.c., può comunque esercitare il diritto di recesso, cui consegue la liquidazione della quota entro 180 giorni. Il valore della quota è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Per evitare spiacevoli situazioni in caso di dissidio tra soci, pertanto, è opportuno “arricchire” lo statuto sociale con adeguate clausole che regolino la circolazione delle quote, valutandone attentamente il raggio d’azione.

Il destino delle quote sociali a seguito del decesso di un socio

Nell’ambito del tema trattato è necessario distinguere a seconda che si tratti di società di persone o società di capitali.

Per quanto riguarda le società di persone, dove prevalgono appunto le qualità personali dei soggetti contraenti, le quote sono solitamente intrasmissibili.

La normativa in materia – art. 2284 c.c. – prevede che “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”

La norma, dunque, prospetta almeno tre scenari differenti

  • la liquidazione della quota agli eredi;
  • lo scioglimento della società;
  • la continuazione della società se lo statuto lo prevede e gli eredi acconsentano al proprio subentro.

L’ultima ipotesi è quella che si verifica più frequentemente nelle società di persone titolari di farmacia.

Nelle società di capitali, invece, vale il principio diametralmente opposto a quello previsto per le società di persone, ossia la quota sociale è trasmissibile liberamente sia per atto tra vivi che per successione. Naturalmente i soci, nell’atto costituivo o nello statuto, possono prevedere diversamente, limitando la trasmissibilità delle quote.

Esistono diverse alternative

  • clausole di gradimento: servono a evitare il trasferimento delle quote di una s.r.l. a soggetti esterni non graditi o che non hanno

determinati requisiti; in questo caso il subentro degli eredi è subordinato al gradimento da parte degli altri soci;

  • liquidazione delle quote del de cuius ed esclusione del subentro degli eredi;
  • clausole di prelazione a favore dei soci superstiti, che godono così di un diritto di precedenza per l’acquisto delle quote del de cuius;
  • clausole di trasmissibilità a favore di soggetti predeterminati o determinabili.

Il passaggio generazionale nelle farmacie

La L. 124/2017, intervenendo sull’art. 7 della L. 362/91, ha esteso la possibilità di essere titolari di farmacie anche alle società di capitali. Ai sensi della vigente normativa, l’attività di farmacia può essere esercitata da un farmacista persona fisica o, in alternativa, da una società – purché gestita da un farmacista – senza che i suoi soci debbano (più) essere necessariamente farmacisti. Questi ultimi potranno anche mancare del tutto all’interno della compagine sociale.

In termini di passaggio generazionale, queste modifiche normative costituiscono un vero e proprio spartiacque: esse eliminano le pesanti rigidità preesistenti. Infatti, fino alla modifica del 2017, il passaggio della farmacia, o delle quote sociali, poteva avvenire esclusivamente in favore di farmacisti.

Nei casi estremi vi era dunque il problema di dover dismettere l’attività oppure doverla vendere in breve tempo, con il rischio di non riuscire a trovare un compratore disposto a riconoscere il giusto prezzo.

Nei casi opposti in cui il farmacista avesse potuto annoverare tra i propri familiari almeno un collega cui lasciare l’attività, la questione che si poneva, invece, era diversa. Il nostro ordinamento, infatti, riserva a tutti i familiari più stretti (coniuge e discendenti – artt. 536 e ss.

c.c.) una quota di beni in piena proprietà, a decorrere dal momento del decesso, da calcolarsi sulla somma del valore del patrimonio relitto (dedotti i debiti) e delle liberalità compiute in vita (art. 556 c.c.) dal defunto. E così, ove Galeno avesse lasciato la propria farmacia al figlio Tizio, unico a seguire le sue orme, all’apertura della successione avrebbe potuto verificarsi una lesione dei diritti di legittima del coniuge e degli altri figli non farmacisti. Sul figlio farmacista, pertanto, incombeva lo spettro dell’esercizio dell’azione di riduzione da parte degli altri legittimari svantaggiati.

La riforma del 2017, tuttavia, sotto questo punto di vista ha modificato sensibilmente gli scenari. Oggi il titolare di una s.r.l. unipersonale che gestisce una farmacia può trasferire la propria attività ad entrambi i figli: Tizio, farmacista, e Caio, docente. Tizio potrà assumere la direzione della farmacia, mentre Caio non dovrà essere estromesso economicamente dall’attività di famiglia. Il passaggio in favore dei figli avverrà in esenzione di imposta sulle successioni e donazioni, ex art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/90, purché i figli permangano in comunione indivisa per almeno un quinquennio. L’attribuzione delle quote della s.r.l. coinvolgerà tutti i legittimari, senza ledere i diritti di alcuno. Nel caso in cui l’attività di farmacista sia gestita in forma di ditta individuale, il passaggio generazionale potrà essere gestito come sopra, previo conferimento dell’azienda in una s.r.l. unipersonale. Il conferimento potrà avvenire in neutralità fiscale, senza pertanto dare origine a plusvalenze, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 176 del TUIR.