Spese sanitarie: FAQ Agenzia Entrate
Riepiloghiamo il contenuto delle FAQ in tema spese sanitarie, pubblicate dall’Agenzia delle Entrante nel mese di luglio 2025.
Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata
Comunicazione delle spese
Le spese sanitarie e veterinarie presenti nella dichiarazione precompilata sono quelle trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, laboratori, medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari, etc…
Compilazione semplificata
In modalità semplificata, è possibile aggiungere manualmente i) spese per patologie esenti; ii) spese per persone con disabilità; iii) spese mediche e di assistenza specifica deducibili. I relativi importi vengono sottratti dal totale delle spese precompilato se si presume siano già state comunicate al Sistema Tessera Sanitaria; altrimenti possono essere aggiunte manualmente.
Spese mancanti
Spese mancanti
Spese sostenute e non presenti in dichiarazione né nel foglio informativo: i) il soggetto prestatore non ha trasmesso i dati; ii) dati trasmessi ma successivamente cancellati; iii) criteri cautelativi applicati dal Sistema Tessera Sanitaria (es. doppioni, importi anomali, numerosi documenti da una stessa struttura). È sempre possibile integrare tali spese, se effettivamente sostenute e detraibili, aggiungendole manualmente nel modello 730.
Spese da fornitori esteri
È possibile inserirle selezionando l’opzione “soggetto estero” nella sezione dedicata nella dichiarazione. Pagamenti tracciabili Sono detraibili le spese pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito/debito, bonifici, assegni). Deroghe solo per medicinali, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture accreditate SSN.
Tipologie di spesa, rimborsi e casi particolari
Principali tipologie di spesa TK: ticket | FC: farmaci | FV/SV: farmaci e prestazioni veterinarie AD: dispositivi medici | AS: ECG, holter e altro | SR: visite/interventi specialistici CT: cure termali (solo con prescrizione) | PI: protesica/integrativa | IC: chirurgia estetica (se prescritta) SP: prestazioni sanitarie | AA: altre spese non detraibili (es. integratori, comfort ospedaliero) Rimborsi I rimborsi per spese sanitarie degli anni precedenti sono tassati separatamente se non detratte quando sostenute. I rimborsi erogati dagli Enti o Casse assistenziali vengono portati direttamente in diminuzione. I dati dei rimborsi sono indicati tra i redditi da tassazione separata (rigo M3 o RM8). In caso di disallineamento tra spese e rimborsi, il contribuente può modificare la dichiarazione, riducendo o eliminando i rimborsi e riportando solo le spese effettivamente sostenute.
Spese veterinarie
Sono rilevate solo quelle comunicate da veterinari iscritti all’albo (non dalle ASL). Casi particolari
Casi particolari
- Spese superiori a 15.000 euro, per cautela, sono riportate solo nel foglio informativo.
- Spese e rimborsi correlati a familiari a carico/non a carico vanno gestiti distintamente.
Chiarimenti in materia di fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate, mediante circolare n. 4 del 16.5.2025, ha fornito chiarimenti in relazione ai fringe benefit, con particolare riferimento a:
Determinazione del valore dei beni e servizi prodotti dall’impresa e ceduti ai dipendenti – nuovo criterio
Con l’intervento del DLgs. 192/2024 è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei suddetti beni e servizi, che ora è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit
Con riferimento all’incremento a 1.000,00 o 2.000,00 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, viene precisato che:
- l’ammontare del limite è innalzato a 2.000,00 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi
dell’art. 12 co. 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
- la suddetta agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato,
anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- l’agevolazione spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui
all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale o non sono soddisfatti i previsti presupposti anagrafici;
- qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito
complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico – anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione – sia dell’uno che dell’altro genitore.
Superamento del limite Il superamento del limite di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro (a seconda che il lavoratore dipendente, rispettivamente, non abbia o abbia figli fiscalmente a carico) comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota parte eccedente tali limiti. Adempimenti Il datore di lavoro provvede all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. L’aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000,00 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico. In assenza di un’esplicita indicazione al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.
La dichiarazione deve essere conservata per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il controllo a distanza del lavoratore
Il tema del controllo a distanza del lavoratore da parte del datore di lavoro è un tema che ha creato e continua a creare grande conflittualità e dubbi interpretativi. La normativa prevede che “I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati” (Art. 3, L. n. 300/1970). Ciò significa che le modalità di esercizio di tale azione devono essere poste in essere in funzione di tutte le esigenze emergenti dal rapporto, quindi anche quelle di dignità, libertà e riservatezza del lavoratore. Inoltre, è possibile che il datore di lavoro attribuisca a un’agenzia investigativa il controllo a distanza del lavoratore in maniera occulta. Ma quando è lecito questo comportamento? È difficile individuare una linea di demarcazione che identifichi la legittimità di un controllo investigativo attribuito a terzi. La giurisprudenza, in linea generale, ritiene legittimo tale controllo se rivolto all’accertamento di comportamenti illeciti del lavoratore mentre illegittimo se rivolto al controllo dell’attività lavorativa, o meglio all’adempimento della prestazione lavorativa. L’adempimento della prestazione lavorativa può essere verificato esclusivamente dal datore stesso o dal personale di vigilanza, del quale i lavoratori devono necessariamente conoscere – previa apposita comunicazione datoriale – i nominativi e le mansioni specifiche. Una recente pronuncia della Cassazione sul tema (Cass. n. 6468/2024) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro e di fruizione illecita di permessi ex lege. La Suprema Corte afferma che “il controllo demandato all’agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge n. 104 del 1992”.
Il valore probatorio della messaggistica WhatsApp
Il valore probatorio della messaggistica WhatsApp è un tema sempre più rilevante nei procedimenti legali, data la diffusione capillare di questa piattaforma di comunicazione. In Italia, come in molti altri Paesi, la messaggistica istantanea può avere valore probatorio in tribunale, ma devono essere rispettate alcune condizioni e precauzioni affinché tali messaggi siano considerati validi ed efficaci come prova. È importante tale valutazione considerando che, spesso, la comunicazione con i soci o con la clientela avviene tramite Whatsapp. La normativa di riferimento è l’art. 2712 del Codice civile, che riconosce valore probatorio alle riproduzioni meccaniche, che includono anche i messaggi elettronici, purché non ne vengano contestate la conformità e la veridicità. La giurisprudenza prevalente è incline nel riconoscere il valore probatorio della messaggistica Whatsapp e persino degli “emoticon” che consentono di interpretare meglio i toni dello scambio. Colui contro il quale sono prodotte tali prove può disconoscerne la conformità ai fatti o alle cose medesime e quindi alla veridicità, fornendo adeguata motivazione e documentazione.
Il coniuge del titolare come dipendente della farmacia
La gestione del lavoro all’interno di una farmacia a conduzione individuale può porre alcuni interrogativi, in particolare quando a collaborare è il coniuge del titolare. Non sempre, infatti, le scelte organizzative coincidono con quelle fiscalmente più convenienti. Può accadere che il titolare, non volendo costituire un’impresa familiare con il proprio coniuge, si trovi nella necessità di assumerlo come lavoratore dipendente, adempiendo a tutte le formalità previste dalla normativa sul lavoro subordinato. Dal punto di vista giuridico, nulla lo impedisce: il rapporto di lavoro è valido e produce tutti gli effetti previsti. Sul piano fiscale, la normativa stabilisce che i compensi corrisposti al coniuge del titolare non sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 60 del TUIR). In altri termini, il costo sostenuto per la retribuzione non può ridurre l’imponibile fiscale della farmacia, anche se il rapporto di lavoro è stato instaurato in modo corretto e nel rispetto delle regole. Esiste tuttavia un aspetto positivo da considerare: gli stessi compensi non concorrono a formare il reddito complessivo familiare. Ne consegue che, qualora il coniuge non percepisca altri redditi imponibili superiori a 2.840,51 euro annui, può essere considerato fiscalmente a carico del titolare. Ciò permette di fruire delle relative detrazioni, compensando almeno in parte la mancata deducibilità dei costi. In sintesi, il coniuge può certamente essere assunto come dipendente della farmacia, ma i relativi oneri non sono fiscalmente deducibili. Resta salva tuttavia la possibilità, al ricorrere delle condizioni di reddito, di considerarlo a carico ai fini fiscali, con i benefici che ne derivano.