Ottimizzazione delle vendite in farmacia: azioni e strategie
Trattiamo il tema delle leve di sell out per massimizzare le vendite e/o il profitto a breve termine.
Innanzitutto ogni farmacia deve conoscere la sua tipologia di clientela per poter intervenire al meglio nell’elaborazione di strategie di marketing. Uno dei punti di forza della farmacia, insito nella professione stessa del farmacista, è il consiglio.
Il consiglio deve essere altamente specializzato, professionale e mirato alla soddisfazione del cliente puntando alla complementarità di prodotti o servizi sia nell’ambito del benessere che della bellezza.
La farmacia potrà dotarsi di apposite procedure diversificate in base alle richieste dei clienti (per es. insonnia, influenza, gastrite, etc…), così da soddisfare il cliente oltre le sue aspettative e garantire una fidelizzazione. Un guadagno immediato in termini di vendita del prodotto e un guadagno differito per la fidelizzazione del cliente che tornerà in farmacia.
Un’altra leva efficace è quella del visual merchandising.
In primo luogo la farmacia deve essere un luogo invitante, pulito, luminoso, con un sistema espositivo accurato. Anche l’uso strategico del colore è importante per riflettere il brand e creare un’identità visiva coerente. Il colore può influenzare l’umore e le emozioni dei clienti e può essere utilizzato per guidare il comportamento di acquisto.
La disposizione degli scaffali, dei reparti e dei prodotti all’interno dello spazio commerciale è cruciale per massimizzare l’efficacia del visual merchandising, anche e soprattutto negli spazi destinati all’attesa.
Infine, è importante sfruttare al meglio la comunicazione digitale, sui siti internet e social network, per guidare i clienti tradizionali ad acquistare cosmetici o integratori anche nel canale on line.
Il sito internet della farmacia: informazioni obbligatorie
La normativa che impone obblighi di informazione nella corrispondenza, negli atti e anche nei siti internet delle società è contenuta nell’art. 2250 c.c. Il suo scopo è quello di garantire trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni e atti delle società, a tutela sia del mercato che dei terzi.
I dati da indicare per tutte le società, di persone o di capitali, sono i seguenti:
- sede della società;
- domicilio digitale (PEC) – anche se il codice civile non vi fa espresso riferimento, l’indirizzo PEC è da assimilare alla sede “digitale” della società e si ritiene opportuno indicarlo;
- ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta e numero di iscrizione;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- numero partita IVA e codice fiscale (art. 35 D.P.R. n. 633/1972).
Solo per le società di capitali è obbligatorio indicare:
- l’importo del capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale status di società unipersonale (ossia di capitale sociale posseduto da un unico socio).
Tutte queste informazioni devono essere riportate nello “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, ovvero sito internet o pagine e profili social, quali ad esempio Facebook, Instagram, Tiktok, Linkedin, etc…
Per eventuali omissioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 103 a 1.032 euro e solo per la mancata indicazione della partita IVA è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro.
La normativa dedicata alle imprese individuali, infine, è contenuta nell’art. 2199 c.c., che prevede l’obbligo di indicare solamente l’ufficio del Registro delle Imprese di iscrizione, numero di partita IVA e codice fiscale. Le sanzioni in caso di violazione sono le stesse previste per le società.
Si ricorda infine che le newsletter indirizzate a una generalità di destinatari non sono considerate corrispondenza.
Il collaboratore farmacista impiegato in diverse farmacie e/o aziende
Valutiamo la possibilità per un collaboratore di farmacia (al pari di un qualsiasi lavoratore di azienda privata) di prestare attività lavorativa in altre farmacie/aziende.
Il caso di richieste in questo senso da parte di collaboratori di farmacia è abbastanza frequente.
La normativa sull’organizzazione dell’orario di lavoro, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, all’art. 4, co. 2 prevede che la durata media dell’orario di lavoro non possa in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il limite indicato dalla norma non è riferito al singolo rapporto di lavoro subordinato, bensì alla totalità delle ore lavorate dal dipendente anche presso differenti aziende/farmacie.
Oltre a questo limite quantitativo di orario, il D.Lgs. n. 104/2022, di attuazione di una direttiva europea in materia di condizioni di lavoro e cumulo di impieghi, dispone che il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro solo se sussiste una delle seguenti condizioni:
- un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
- il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale.
Per concludere, entro il tetto delle 48 ore settimanali e al di fuori delle ipotesi soprariportate, il lavoratore è libero di prestare la sua attività in altre aziende o farmacie. In quest’ultimo caso dovrà trattarsi di farmacie non in concorrenza tra loro.