Farmacie

DCR, contributo ENPAF e attività del collaboratore di farmacia

Disciplina fiscale degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi: regole applicabili, modalità di calcolo del valore unitario e adempimenti pratici per farmacie e aziende.

05 Giu 2026
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Implicazioni fiscali della DCR

L’argomento, anche se datato, è sempre fonte di numerosi quesiti e perplessità.

In tema di emissione della DCR, la farmacia è tenuta a effettuare due distinte operazioni:

  1. la prima, al momento dell’emissione della DCR, è l’emissione di uno documento commerciale con dicitura “corrispettivo non pagato”, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 74/1983, relativa proprio alla DCR delle farmacie;
  2. la seconda, all’atto della liquidazione dell’importo da parte dell’ATS, è l’emissione dello scontrino definitivo.

L’importo da battere sullo scontrino definitivo è quello esposto nel campo “TOTALE” al lordo delle trattenute (sindacali, convenzionali, etc…), che solo per comodità vengono prelevate alla fonte ma costituiscono comunque un corrispettivo per la farmacia.

Grazie al suddetto meccanismo, è possibile usufruire dell’esigibilità differita dell’IVA, rinviando il versamento al momento in cui viene effettivamente incassato il corrispettivo. Si ricorda che il momento impositivo ai fini IVA è determinato dal pagamento da parte dell’ente erogante e non da parte di eventuali finanziarie a cui è stato ceduto il credito per l’erogazione di finanziamenti/prestiti/mutui.

Si precisa che, sia nello scontrino a credito che in quello definitivo, l’importo riportato deve essere al netto delle fatture emesse dalla farmacia per i servizi erogati a Regione/ATS, quali ad esempio erogazione protesica, diabetica, DPC, vaccinazioni, etc… Per tali prestazioni il documento di certificazione fiscale è la fattura emessa nei confronti di ATS, pertanto non devono essere incluse nel documento commerciale «battuto» su registratore telematico.

In caso di errori nella formalizzazione dello scontrino definitivo, nei mesi successivi è possibile effettuarne la correzione aggiungendo o sottraendo gli importi erroneamente imputati a debito o a credito. Ad esempio, se nello scontrino definitivo di febbraio è stato incluso anche l’importo della remunerazione del servizio DPC, nel mese successivo si dovrà sottrarre dall’importo dello scontrino definitivo l’importo della fattura erroneamente imputata nel mese precedente, in modo tale da rettificare la base imponibile IVA.

Il contributo ENPAF dello 0,5% a carico delle società titolari di farmacia

Il contributo ENPAF a carico delle società titolari di farmacia è stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2018, dalla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) a seguito della riforma che ha previsto l’ingresso dei capitali in farmacia.

L’obiettivo della norma è quello di integrare le risorse dell’Ente di previdenza dei farmacisti che, con l’ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, rischiavano di ridursi a seguito della progressiva riduzione dei soggetti che hanno solo l’ENPAF come ente previdenziale.

La norma interessa le società titolari di farmacia privata:

  • società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata con capitale maggioritario di soci non farmacisti (c.d. maggioranza per quote);
  • le società di persone con maggioranza di soci non farmacisti (c.d. maggioranza per teste),

e prevede il versamento all’ENPAF di un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’IVA.

Ad esempio, in una Snc partecipata da tre soci, di cui due non farmacisti che detengono il 30% della società, il contributo ENPAF è dovuto, anche se la maggioranza del capitale è detenuta da un farmacista.

Il legale rappresentante della società soggetta all’obbligo contributivo è tenuto a comunicare all’ENPAF, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’ammontare del volume d’affari indicato al rigo VE50 della dichiarazione IVA. Tale comunicazione, da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, è seguita dalla liquidazione del contributo da parte dell’ENPAF, che invia apposita informativa via PEC alla società.

Il termine per il versamento del contributo è il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

In caso di omesso versamento è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30% del contributo liquidato, senza possibilità di avvalersi di rateazione o ravvedimento operoso.

Il collaboratore di farmacia che svolge altre attività

Il mercato del lavoro nel settore della farmacia negli ultimi anni ha subito grandi cambiamenti, con un aumento della domanda di personale soprattutto laureato in farmacia.

Ciò ha comportato una maggiore mobilità del personale e spesso anche il fatto che il farmacista abbia iniziato a prestare servizio presso diverse farmacie contemporaneamente.

Ci si interroga quindi sulla legittimità di queste collaborazioni.

Sia in caso di dipendenti full time o part time che in caso di lavoratori autonomi, le collaborazioni con altre farmacie sono lecite nella misura in cui le farmacie non siano in concorrenza tra di loro.

L’obbligo discende dalla disciplina generale in materia di lavoro ex art. 2105 c.c., che statuisce l’obbligo di fedeltà del lavoratore e ne stabilisce alcune caratteristiche. In particolare, il dipendente non può trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro né divulgare informazioni confidenziali relative all’azienda.

Tale obbligo è un dovere implicito del rapporto di lavoro ed è valido per tutta la durata dello stesso. Serve a proteggere gli interessi del datore di lavoro, impedendo al dipendente di agire contro gli interessi della farmacia fintanto che è alle sue dipendenze.

Nel caso della farmacia può risultare difficile individuare le farmacie concorrenti. È evidente che due farmacie situate in un piccolo Comune sono tra loro concorrenti, ma lo stesso non può dirsi in una grande città come Milano. La valutazione va fatta caso per caso, considerando aspetti quali la distanza, il tipo di clientela, la specificità di alcuni comparti della farmacia (ad esempio il laboratorio galenico).

Per concludere, si può affermare che il dipendente può lecitamente svolgere altre attività, oltre a quelle per cui è assunto in una farmacia, purché non siano lesive dell’attività dell’altra farmacia, per non incorrere nel rischio di sanzioni disciplinari (finanche il licenziamento) o risarcitorie in caso abbia arrecato danno con la sua condotta di attività concorrenziale.

Disciplina degli omaggi nel reddito d’impresa

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

La disciplina degli omaggi per le imprese è invariata in relazione al 2024, posto che l’obbligo di pagamenti tracciabili previsto ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi previsto dal Ddl. di bilancio 2025 opererebbe soltanto dal 2025.

Si riepilogano, pertanto, i tratti salienti dell’attuale disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Gli oneri sostenuti dalle imprese per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ex art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto ai suddetti limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da un bene la cui produzione o scambio sia oggetto dell’attività propria d’impresa (beni autoprodotti), rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dall’impresa ai sensi dell’art. 95 co. 1 del TUIR. In capo ai dipendenti, invece, i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione – ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR – se di ammontare superiore alla soglia del fringe benefit (per il 2024 € 1.000 oppure € 2.000 per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico). Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR sono deducibili in misura non superiore al 5 per mille del costo del lavoro, in quanto spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti sostenute per specifiche finalità di ricreazione.