Lavoro

Rapporti di lavoro, cessione d’azienda e verifiche fiscali

Trasparenza dei rapporti di lavoro, cessione di azienda farmaceutica, imposta di registro e verifiche fiscali. Normativa aggiornata e indicazioni operative per le farmacie.

05 Giu 2026
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Trasparenza dei rapporti di lavoro

Il fenomeno della sottrazione di denaro o merce da parte della clientela e/o del personale in farmacia, sebbene non sia facilmente misurabile in mancanza di dati certi, può essere indagato attraverso alcuni indicatori. Un esempio è la maggiore redditività delle farmacie gestite da familiari o con collaboratori fedeli. Il Rapporto sulla sicurezza nel retail di Crime&Tech e Transcrime dell’Università Cattolica di Milano del 2020 evidenzia che le differenze inventariali sono dell’1,41%, in aumento rispetto agli anni passati. Questi dati riguardano tutto il settore del commercio e comprendono furti, scarti ed errori amministrativi. Il costo complessivo della perdita, incluse le contromisure adottate, ammonta al 2,01% del fatturato. Il personale “infedele” (qualsiasi figura professionale), che ha la possibilità di accedere alla cassa, ai rapporti con i fornitori e alla merce, potrebbe provocare un danno che oscilla tra i 15.000 e i 20.000 euro annui, pari a circa 50 euro al giorno, un importo che può facilmente sfuggire ai controlli di routine del titolare. Esistono dati che evidenziano una redditività netta maggiore per le farmacie gestite da familiari, con una percentuale che varia dal 3 al 5%. Il fenomeno delle differenze inventariali è ben conosciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO), dove è obbligatoria la contabilità di magazzino, che prevede la registrazione di tutte le entrate e le uscite di merce. In tale ambito questo fenomeno origina le operazioni di “rettifica”, che vengono effettuate per adeguare le giacenze risultanti dalle scritture contabili di magazzino.

Soluzioni possibili

Il titolare deve trasmettere ai collaboratori la percezione di avere sotto controllo la gestione della farmacia, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, la cassa, il rapporto con fornitori e clienti, e devono essere chiare le mansioni, le competenze e i limiti entro cui il collaboratore deve operare. Per aumentare il controllo interno, si possono adottare i seguenti comportamenti pratici:

  1. Chiusure parziali di cassa: durante la giornata lavorativa, è importante effettuare ripetute chiusure parziali del registratore di cassa e verificarne la corrispondenza con la giacenza effettiva. In generale è opportuno evitare di avere molta liquidità in cassa;
  2. Poteri e deleghe al collaboratore: è consigliabile evitare di delegare il collaboratore a operare sul conto corrente bancario e a qualsiasi altro rapporto economico; inoltre, i rapporti economici devono essere sempre documentati da fattura a cui deve corrispondere un movimento bancario;
  3. Videosorveglianza: l’installazione di un impianto di videosorveglianza è utile come deterrente contro i furti da parte dei collaboratori e per aumentare la sicurezza in farmacia. Si ricorda che, per procedere con l’installazione di sistemi di videosorveglianza, è necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro (v. NOTIZIA N. 39/2020 del 24 gennaio 2020 di Lombarda);
  4. Inventario: un costante monitoraggio dell’inventario è un ottimo sistema per rilevare eventuali mancanze di merce;
  5. Gestione di prodotti mancanti: anche in questo caso, si riscontrano operazioni gestite dai collaboratori all’insaputa del titolare. I controlli devono concentrarsi, in particolare, sui prodotti ad alto costo, che potrebbero essere rivenduti a prezzi elevati nei mercati illegali;
  6. Verifica delle referenze prima dell’assunzione: è opportuno verificare le referenze del personale prima di procedere all’assunzione, attraverso colloqui diretti con i precedenti datori di lavoro e non solo tramite contatti via email o telefonici.

Taccheggio

Un altro fenomeno di grande rilevanza è il taccheggio da parte dei clienti. In questo caso la soluzione più efficace, sebbene onerosa, è un sistema di antitaccheggio, che potrebbe essere adottato per i prodotti più costosi in esposizione. Altre soluzioni possono essere la creazione di un ulteriore punto cassa nella zona vendita della farmacia, evitare scaffalature in angoli ciechi o in aree poco illuminate e l’utilizzo di specchi per ampliare il campo visivo di chi sta al banco.

Casse automatiche

Collegare le casse automatiche al registratore telematico è sempre stata una pratica utile per garantire la certezza degli incassi, la totale trasparenza e la rispondenza tra vendite registrate e contanti in cassa a fine giornata.

Esclusione della subordinazione in assenza di potere conformativo

Il principale elemento che distingue il lavoratore subordinato da quello autonomo è l’eterodirezione, vale a dire la soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tuttavia, se il lavoro è di natura intellettuale o professionale, che non richiede specifici ordini o direttive, il vincolo della subordinazione può assumere una forma più attenuata. In questi casi, è necessario verificare concretamente il rapporto lavorativo, nel caso in cui il lavoratore ne rivendichi in giudizio la natura subordinata. L’art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, ma non specifica l’intensità o frequenza della direzione. La giurisprudenza sottolinea che il modo in cui il datore di lavoro esercita il potere conformativo dipende da una serie di fattori, quali la natura delle mansioni, il grado di autonomia e la struttura dei processi organizzativi. Per qualificare, quindi, un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo occorre guardare alle modalità concrete con cui viene svolto, prestando particolare attenzione ai criteri sussidiari della subordinazione, soprattutto quando il vincolo risulta più attenuato a causa delle caratteristiche delle mansioni. Tali criteri devono essere valutati complessivamente e possono rappresentare indici rivelatori della subordinazione come, per esempio, la sistematicità e la stabilità della collaborazione del lavoratore nell’organizzazione aziendale, l’osservanza di un orario di lavoro e l’assenza di rischio di impresa. La Suprema Corte ha precisato che l’elemento fondamentale per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato è lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Questo è determinato dall’ampiezza delle prestazioni e dall’intensità della collaborazione. In particolare, “intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta” (cfr. Cass. 14 luglio 2021 n. 20099).

La dichiarazione resa dal contribuente sui compensi

Con l’ordinanza n. 27306/2025, la Corte di Cassazione riafferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria in tema di dichiarazioni rese dal contribuente alla presenza di pubblici ufficiali durante una verifica fiscale. Il caso prende le mosse da una verifica in cui un socio aveva riferito ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate l’importo degli “stipendi” percepiti dai membri della compagine sociale, indicando cifre mensili fisse, comprensive di tredicesima. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tali dichiarazioni insufficienti a dimostrare il maggior reddito contestato, considerandole meri indizi espressi in termini atecnici. A parere del Giudice di merito, il riferimento allo “stipendio” non integrava una vera e propria confessione, né era idoneo a produrre effetti nei confronti degli altri soci, rimasti silenti. La Cassazione ha smentito tale approccio, chiarendo che la dichiarazione resa in sede di verifica configura una confessione stragiudiziale, ma solo nei confronti del soggetto che l’ha resa. Non è quindi possibile estenderne automaticamente gli effetti agli altri componenti della società. La distinzione è chiara: la confessione ha efficacia soggettiva limitata, ma può comunque assumere rilievo indiziario nei confronti di terzi. In altri termini, ciò che non costituisce confessione può comunque alimentare una presunzione.

Dichiarazione del contribuente con valore confessorio

La forza probatoria della confessione, tuttavia, non la rende immune da contestazioni. Con l’ordinanza n. 8698/2021, la Cassazione ha chiarito che chi intende rimettere in discussione quanto dichiarato non può farlo in modo generico, ma deve agire formalmente ai sensi dell’art. 2732 c.c., dimostrando che la dichiarazione è stata resa per errore o sotto costrizione. Ne deriva che chi rilascia dichiarazioni durante una verifica deve essere pienamente consapevole della loro portata giuridica. Una volta verbalizzate, quelle parole possono diventare un elemento centrale nel procedimento, difficilmente superabile. La ritrattazione non è preclusa, ma comporta un onere probatorio elevato.

Base imponibile dell’imposta di registro sulla cessione d’azienda

Con le ordinanze 27.7.2025 n. 21566 e 28.7.2025 n. 21638, la Corte di Cassazione ha affermato che il TFR maturato dai dipendenti della società la cui azienda è stata ceduta configura passività inerente, deducibile dalla base imponibile dell’imposta di registro.

Nella pronuncia n. 21566/2025 viene in rilievo l’art. art. 51 co. 2 del DPR 131/86, ove si prescrive che ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro dovuta sulla cessione d’azienda, il valore di questa deve essere individuato nel “valore venale”. Va, inoltre, ricordato che, a norma dell’art. 51 co. 4 del DPR 131/86 (nella versione ante riforma), la base imponibile va calcolata considerando il valore dei beni, compreso l’avviamento, “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile”. A proposito del significato da attribuire al concetto di “inerenza”, la Suprema Corte si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inerenza non sussiste solo quando “le passività siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa”: restano quindi escluse le passività “che non sono collegate all’oggetto del trasferimento” (Cass. n. 2802/2024).

Chiarimenti sul concetto di passività inerenti

Nell’ordinanza n. 21638/2025 la Cassazione ricorda come la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 888/2019) abbia ormai chiarito che i debiti aziendali trasferiti nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda concorrono, se inerenti, a determinare in negativo il valore dell’oggetto della cessione, senza che possa trovare applicazione rispetto ad essi il principio sancito dall’art. 43 co. 2 del DPR 131/86 (in base al quale i debiti accollati concorrono a formare la base imponibile). Pertanto, ai fini della base imponibile dell’imposta di registro sulla cessione d’azienda, si assume il valore dichiarato dalle parti in atto o (in mancanza o se superiore) il corrispettivo pattuito “che ben le parti possono parametrare al valore netto dell’azienda, senza che ad esso si debbano aggiungere le passività aziendali trasferite”.

Deducibilità del debito inerente per il TFR verso il personale del cedente

Da quanto sopra discende che il valore dell’azienda, ai fini della base imponibile dell’imposta di registro, deve, quindi, essere assunto al netto delle passività inerenti e di quelle “effettivamente risultanti in contabilità” (per le quali può essere evitata la prova dell’inerenza). A fronte delle premesse di cui sopra, per entrambe le ordinanze in esame è indubitabile che il debito per il TFR contratto verso il personale dipendente, “la cui concreta attività risulta indissolubilmente correlata allo stesso svolgimento dell’attività di impresa” (Cass. n. 21179/2024), debba considerarsi inerente.

Soluzione dei casi concreti

Il percorso argomentativo tracciato finora ha condotto la Cassazione a definire come segue le concrete fattispecie oggetto di causa:

  • l’ordinanza n. 21638/2025 ha rigettato il ricorso proposto dell’Agenzia delle Entrate ed ha ammesso la deducibilità dalla base imponibile dei debiti per TFR accollati all’acquirente;
  • l’ordinanza n. 21566/2025 ha accolto il ricorso dei contribuenti e cassato la sentenza di merito, sull’assunto che il giudice, pur avendo determinato correttamente l’avviamento in forza del metodo matematico (capitalizzazione del canone), non aveva completato l’operazione detraendo dalla base imponibile i debiti per TFR inerenti all’attività aziendale che erano stati oggetto di accollo da parte dell’acquirente.

Accessi, ispezioni, verifiche: novità del DL 84/2025

Con la Legge 30 luglio 2025 n. 108 è stata apportata una significativa modifica all’art. 12 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo un obbligo espresso di motivazione puntuale per tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Si tratta di una riforma che rappresenta una risposta diretta alle censure mosse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), rafforzando il quadro delle garanzie (tributarie e penali) del contribuente sin dall’esordio dell’attività ispettiva. In particolare, la CEDU (con sentenza n. 36617/18) ha rilevato che “l’ordinamento italiano non prevede condizioni specifiche per l’autorizzazione delle ispezioni nei locali di un’impresa né meccanismi efficaci di controllo, prima o dopo l’esecuzione, sulla legittimità e necessità della misura” e che “la necessità dell’ingerenza deve essere dimostrata con riferimento a circostanze concrete e attuali, non potendo ritenersi sufficiente un generico richiamo ad esigenze di controllo fiscale”. Da una linea giurisprudenziale consolidata, secondo cui anche i locali aziendali rientrano nella nozione di “domicilio” ai sensi dell’art. 8 della CEDU e qualsiasi ingerenza deve essere giustificata da motivazioni specifiche e proporzionate, deriva la necessità di garantire il rispetto di tale cautela anche in relazione agli accessi motivati dalle finalità di cui all’art. 12 citato. Oggi, il primo comma dell’art. 12 – che già stabiliva che gli accessi nei luoghi indicati debbono essere “effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” e si devono svolgere, “salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” – è stato arricchito dalla necessità di “indicare e motivare espressamente le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso”. Non si tratta di un mero adempimento formale, bensì di un requisito sostanziale che consente il controllo giurisdizionale sui requisiti di necessità e proporzionalità dell’ingerenza.